Art. 1

In vigore dal 12 lug 2010
Gli della decisione 2008/630/CE sono sostituiti dagli articoli seguenti: « 1.   Gli Stati membri autorizzano l’importazione di partite del prodotto nell’Unione purché siano accompagnate dai risultati di un esame analitico effettuato all’origine che assicuri che tale prodotto non costituisca un pericolo per la salute umana (“esame analitico”). 2.   L’esame analitico deve essere stato condotto su un campione ufficiale al fine di rilevare la presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive, quali definite all’, lettera a), del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e in particolare di: — cloramfenicolo, tetraciclina, ossitetraciclina, clorotetraciclina, — metaboliti di nitrofurani, — verde malachite e cristalvioletto e i loro rispettivi leuco-metaboliti. 3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l’importazione di partite di prodotti non accompagnati dai risultati di un esame analitico purché lo Stato membro interessato garantisca che ciascuna partita è sottoposta a tutti i controlli appropriati, compreso l’esame analitico dei campioni ufficiali, all’arrivo al posto d’ispezione frontaliero nel punto d’ingresso dell’Unione, al fine di accertare che i prodotti non costituiscano un pericolo per la salute umana. Gli Stati membri, utilizzando idonei piani di campionamento, si assicurano che i campioni ufficiali siano prelevati da almeno il 20 % delle partite a cui si fa riferimento nell’. Tali campioni sono sottoposti ad esami analitici al fine di rilevare la presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive, quali definite all’, lettera a), del regolamento (CE) n. 470/2009 e in particolare di cloramfenicolo, tetraciclina, ossitetraciclina, clorotetraciclina e metaboliti di nitrofurani. Articolo 4 L’autorità competente dello Stato membro interessato dispone il blocco ufficiale delle partite da cui sono prelevati i campioni ufficiali a norma dell’, paragrafo 3 e dell’ fino al completamento degli esami analitici. Tali partite possono essere immesse in commercio soltanto se i risultati degli esami analitici confermano che le partite sono conformi all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 470/2009. Articolo 4 bis Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione i risultati degli esami analitici se questi rivelano la presenza di residui di qualsiasi sostanza farmacologicamente attiva: a) classificata conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) o c), del regolamento (CE) n. 470/2009, a un livello superiore al limite massimo di residui fissato a norma di tale regolamento; oppure b) non classificata conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) o c), del regolamento (CE) n. 470/2009. I risultati di tali esami analitici sono trasmessi alla Commissione per mezzo del sistema di allarme rapido istituito a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Lo Stato membro interessato non è tenuto a trasmettere alla Commissione i risultati di tali esami per mezzo del sistema di allarme rapido qualora il livello dei residui di una sostanza farmacologicamente attiva sia inferiore al: i) valore di riferimento per interventi fissato per quella sostanza dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 470/2009; oppure ii) limite minimo di rendimento richiesto fissato per quella sostanza di cui all’articolo 4 dalla decisione 2002/657/CE della Commissione (*2). Articolo 4 ter Ogni tre mesi gli Stati membri presentano una relazione su tutti i risultati di tutti gli esami analitici effettuati nel trimestre precedente sulle partite di prodotti provenienti dal Bangladesh. Queste relazioni sono presentate alla Commissione il mese successivo a ciascun trimestre, in aprile, luglio, ottobre e gennaio. (*1)   GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11." (*2)   GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8.» "
Storico versioni

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