Art. 1

In vigore dal 12 lug 2010
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome dell’Unione, il protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell’Unione («il protocollo»). Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:27(1):oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo