Art. 1
In vigore dal 12 lug 2010
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome dell’Unione, il protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell’Unione («il protocollo»).
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
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