Art. 13
Autostrade del mare
In vigore dal 7 lug 2010
Autostrade del mare
1. La rete transeuropea delle autostrade del mare intende concentrare i flussi di merci su itinerari basati sulla logistica marittima in modo da migliorare i collegamenti marittimi esistenti o stabilirne di nuovi, che siano redditizi, regolari e frequenti, per il trasporto di merci tra Stati membri onde ridurre la congestione stradale e/o migliorare l’accessibilità delle regioni e degli Stati insulari e periferici. Le autostrade del mare non dovrebbero escludere il trasporto misto di persone e merci, a condizione che le merci siano predominanti.
2. La rete transeuropea delle autostrade del mare si compone di impianti e infrastrutture concernenti almeno due porti situati in due Stati membri diversi. Tali impianti e infrastrutture comprendono elementi, almeno in uno Stato membro, quali le attrezzature portuali, sistemi elettronici di gestione logistica, procedure di sicurezza e procedure amministrative e doganali, nonché infrastrutture di accesso diretto terrestre e marittimo ai porti, compresi i modi per garantire la navigabilità per tutto il corso dell’anno, in particolare la disponibilità di mezzi di dragaggio e l’accesso durante l’inverno con navi rompighiaccio.
3. Le vie navigabili o i canali identificati nella sezione 4 dell’allegato I che collegano due autostrade del mare europee o due sezioni delle stesse e contribuiscono in modo sostanziale ad abbreviare le rotte marittime, accrescere l’efficienza e ridurre i tempi di navigazione fanno parte della rete transeuropea delle autostrade del mare.
4. I progetti di interesse comune della rete transeuropea delle autostrade del mare sono proposti da almeno due Stati membri e sono adeguati alle effettive necessità. I progetti proposti associano in generale il settore pubblico e quello privato secondo procedure che prevedono, prima che gli aiuti provenienti dai bilanci nazionali possano essere integrati, se del caso, da sovvenzioni dell'Unione, la selezione secondo una delle seguenti modalità:
a)
tramite inviti pubblici a presentare proposte, organizzati congiuntamente dagli Stati membri interessati per stabilire nuovi collegamenti a partire dal porto della categoria A di cui all’, paragrafo 2, che essi selezionano preventivamente all’interno di ogni area marittima di cui al progetto n. 21 di cui all’allegato III;
b)
quando l’ubicazione dei porti è simile, tramite inviti pubblici a presentare proposte, organizzati congiuntamente dagli Stati membri interessati e rivolti a consorzi che riuniscono compagnie di navigazione e porti situati in una delle aree marittime di cui al progetto n. 21 di cui all’allegato III.
5. I progetti di interesse comune della rete transeuropea delle autostrade del mare:
a)
concernono impianti e infrastrutture che compongono la rete delle autostrade del mare;
b)
possono includere, fatti salvi gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, aiuti all’avviamento se, a seguito della messa in concorrenza di cui al paragrafo 4, è ritenuto necessario un intervento pubblico a sostegno della redditività finanziaria del progetto; gli aiuti all’avviamento sono limitati a due anni e sono concessi unicamente per contribuire alla copertura di costi di finanziamento debitamente giustificati. Essi non possono superare l’importo minimo ritenuto necessario per l’avvio dei collegamenti in questione; gli aiuti non devono comportare distorsioni della concorrenza nei pertinenti mercati che siano contrarie all’interesse comune;
c)
possono anche includere attività che hanno più ampi benefici e che non sono correlate a porti specifici, come la messa a disposizione di mezzi per operazioni di rompighiaccio e di dragaggio nonché sistemi di informazione, compresa la gestione del traffico e i sistemi di segnalazione elettronica.
6. I progetti di interesse comune della rete transeuropea delle autostrade del mare sono sottoposti alla Commissione per approvazione.
7. Entro tre anni la Commissione presenta al comitato di cui all’, paragrafo 1, un elenco iniziale di progetti specifici di interesse comune. In tal modo, essa concretizza il concetto di autostrade del mare.
Tale elenco è altresì comunicato al Parlamento europeo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:661(1):oj#art-13