Art. 1
Importazione delle piante specificate da paesi terzi eccetto la Cina
In vigore dal 7 lug 2010
1. L’ della decisione 2008/840/CE è sostituito dai seguenti:
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Importazione delle piante specificate da paesi terzi eccetto la Cina
Per quanto riguarda l’importazione di piante specificate da paesi terzi, diversi dalla Cina, dove l’Anoplophora chinensis (Forster) è notoriamente presente, dette piante possono essere introdotte nell’Unione solo se rispettano le condizioni seguenti:
a)
sono conformi alle prescrizioni specifiche relative all’importazione di cui all’allegato I, sezione I, lettera A, punto 1;
b)
fatto salvo l’articolo 13 bis, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, al loro ingresso nell’Unione sono ispezionate dall’organismo ufficiale responsabile, conformemente all’allegato I, sezione I, lettera A, punto 2, della presente decisione per verificare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) e non viene riscontrata alcuna traccia di tale organismo.
Articolo 2 bis
Importazione delle piante specificate dalla Cina
1.1. Per quanto riguarda l’importazione delle piante specificate dalla Cina, le piante specificate possono essere introdotte nell’Unione solo se rispettano le condizioni seguenti:
a)
sono conformi alle prescrizioni specifiche relative all’importazione di cui all’allegato I, sezione I, lettera B, punto 1;
b)
fatto salvo l’articolo 13 bis, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, al loro ingresso nell’Unione sono ispezionate dall’organismo ufficiale responsabile conformemente all’allegato I, sezione I, lettera B, punto 2, della presente decisione per verificare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) e non viene riscontrata alcuna traccia di tale organismo;
c)
il luogo di produzione di dette piante:
i)
è identificato da un unico numero di registrazione assegnato dall’organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali;
ii)
è incluso nella versione più recente del registro trasmessa dalla Commissione agli Stati membri in conformità del paragrafo 3;
iii)
non è stato oggetto, nei due anni precedenti, di una comunicazione fra la Commissione e gli Stati membri relativa alla sua rimozione dal registro in conformità del paragrafo 3; e
iv)
non è stato oggetto, nei due anni precedenti, di una comunicazione fra la Commissione e gli Stati membri di cui ai paragrafi 4 o 5.
2. Piante di Acer spp. non devono tuttavia essere introdotte nell’Unione fino al 30 aprile 2012.
A partire dal 1o maggio 2012, il paragrafo 1 si applica alle piante di Acer spp.
3. La Commissione trasmette agli Stati membri il registro dei luoghi di produzione in Cina redatto dall’organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali in conformità dell’allegato I, sezione I, lettera B, punto 1, lettera b).
Qualora detto organismo aggiorni il registro rimuovendo un luogo di produzione poiché ha trovato che quest’ultimo non è più conforme all’allegato I, sezione I, lettera B, punto 1, lettera b), o perché la Commissione ha informato la Cina della presenza comprovata di Anoplophora chinensis (Forster) in piante specificate importate da uno di questi luoghi di produzione, e qualora la Cina metta a disposizione della Commissione la versione aggiornata del registro, la Commissione trasmetterà agli Stati membri tale versione aggiornata tramite pagine informative su Internet.
Qualora detto organismo aggiorni il registro aggiungendo un luogo di produzione perché ha riscontrato che il luogo di produzione è conforme all’allegato I, sezione I, lettera B, punto 1, lettera b), e la Cina metta a disposizione della Commissione la versione aggiornata del registro nonché le note esplicative necessarie, la Commissione trasmette detta versione aggiornata e, ove opportuno, dette note esplicative agli Stati membri tramite pagine informative su Internet.
Attraverso dette pagine informative su Internet la Commissione mette il registro e i relativi aggiornamenti a disposizione del pubblico.
4. Qualora durante un’ispezione in uno dei luoghi di produzione registrati, come definito nell’allegato I, sezione I, lettera B, punto 1, lettera b), punti ii), iii) e iv), l’organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali comprovi la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) e la Commissione ne venga informata dalla Cina, la Commissione informa immediatamente gli Stati membri di tale scoperta attraverso le pagine informative su Internet.
Attraverso dette pagine informative su Internet la Commissione mette inoltre tali informazioni a disposizione del pubblico.
5. Qualora la Commissione abbia riscontro, da fonti diverse da quelle citate ai paragrafi 3 e 4, che un luogo di produzione iscritto nel registro non è conforme all’allegato I, sezione I, lettera B, punto 1, lettera b), o che l’Anoplophora chinensis (Forster) è presente su piante specificate importate da un tale luogo di produzione, essa comunica agli Stati membri tale informazione relativa al luogo di produzione tramite le pagine informative su Internet.
Attraverso dette pagine informative su Internet la Commissione mette inoltre tali informazioni a disposizione del pubblico.»
2. L’allegato I della decisione 2008/840/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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