Art. 1
Definizioni
In vigore dal 2 lug 2010
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
— «materasso per lettino»: prodotto che offre appoggio ai neonati e ai bambini che riposano in un lettino. Misura di norma 60 × 120 cm o 70 × 140 cm, ha uno spessore compreso tra 6 e 15 cm e può anche essere pieghevole,
— «paracolpi per lettino»: accessorio imbottito per lettino fissato all’interno dello stesso, utilizzato di solito per garantire un maggiore benessere del bambino. Copre almeno una sponda del letto,
— «amaca per bambini piccoli»: lettino o culla spesso con un fondo non rigido o altra superficie piana, sospesi con corde, cinghie o fasce a uno o più punti di ancoraggio. Vi si adagiano i neonati che non siano in grado di stare in ginocchio o seduti da soli,
— «piumino da letto per bambini»: sacco di tessuto con morbida imbottitura da utilizzare nei lettini per garantire un maggior benessere nel sonno ed evitare l’ipotermia,
— «sacco nanna per bambini»: sacco della lunghezza del corpo provvisto di una calda fodera o imbottitura. Vi si infila il bambino e serve a evitare l’ipotermia e il soffocamento quando il bambino dorme o è disteso nel lettino.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2010:376:oj#art-1