Art. 1
In vigore dal 29 giu 2010
1. A decorrere dal 15 ottobre 2010 le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS di cui all’allegato I si applicano alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania nelle relazioni tra di loro e in quelle con il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, nonché la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera.
2. Le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS di cui all’allegato II si applicano a decorrere dalla data ivi prevista alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania nelle relazioni tra di loro e in quelle con il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, nonché la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera.
3. A decorrere dal 29 giugno 2010 i dati reali SIS possono essere trasferiti agli Stati membri interessati.
A decorrere dal 15 ottobre 2010 gli Stati membri interessati, analogamente agli Stati membri nei cui confronti l’acquis di Schengen è già stato attuato, possono inserire i dati nel SIS ed utilizzare i dati SIS, fatte salve le disposizioni del paragrafo 4.
4. Fino alla data della soppressione dei controlli alle frontiere interne con gli Stati membri interessati, tali Stati membri:
a)
non sono tenuti a rifiutare l’ingresso nel loro territorio o ad allontanare cittadini di Stati terzi segnalati da un altro Stato membro nel SIS ai fini della non ammissione;
b)
si astengono dall’inserire dati disciplinati dalle disposizioni dell’articolo 96 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (la «Convenzione di Schengen») (8).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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