Art. 1
Misure riguardanti i suini selvatici vivi, le carni fresche, i preparati e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di suini selvatici
In vigore dal 25 giu 2010
Nella decisione 2008/855/CE è inserito il seguente articolo 8 ter:
«Articolo 8 ter
Misure riguardanti i suini selvatici vivi, le carni fresche, i preparati e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di suini selvatici
1. Gli Stati membri interessati con zone elencate nell'allegato garantiscono che:
a)
dalle zone elencate nell'allegato non vengono effettuate spedizioni di suini selvatici vivi verso altri Stati membri o verso altre zone del territorio dello stesso Stato membro;
b)
dalle zone elencate nell'allegato non vengono spedite carni fresche di suini selvatici, preparati o prodotti a base di carne costituiti da o contenenti tali carni verso altri Stati membri o verso altre zone del territorio dello stesso Stato membro.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri interessati con zone elencate nelle parti I e II dell'allegato possono autorizzare le spedizioni di carni fresche di suini selvatici, di preparati e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti tali carni da dette zone verso altre zone non elencate nell'allegato, a condizione che:
a)
i suini siano stati sottoposti, con esito negativo, a test per la diagnosi della peste suina classica effettuati secondo una delle procedure diagnostiche di cui alla parte A, punto 1, alla parte B o alla parte C del capitolo VI dell'allegato della decisione 2002/106/CE;
b)
l'autorità competente del luogo di destinazione fornisca l'autorizzazione preventiva.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2010:354:oj#art-1