Art. 3
In vigore dal 23 giu 2010
1. La Francia è tenuta a farsi rimborsare dal beneficiario l'aiuto di cui all'.
2. Gli importi da recuperare comprendono gli interessi maturati a decorrere dalla data in cui tali importi sono stati posti a disposizione del beneficiario fino alla data del loro recupero effettivo.
3. Gli interessi sono calcolati conformemente alle disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 (17).
4. La Francia annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto di cui all' con effetto alla data di notificazione della presente decisione.
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