Art. 1
In vigore dal 19 giu 2010
La decisione 2004/388/CE è modificata come segue:
1)
è inserito il seguente articolo 3 bis:
«Articolo 3 bis
Laddove lo Stato membro di origine, lo Stato membro di destinazione e qualunque Stato membro di transito utilizzino tutti un sistema elettronico comune per l’autorizzazione del trasferimento di esplosivi intra-Unione, si applica la procedura definita nei commi dal secondo al quinto.
Dopo aver completato le sezioni da 1 a 4, il destinatario presenta il documento sul trasferimento di esplosivi intra-Unione in formato cartaceo o elettronico, soltanto all’autorità competente dello Stato membro di destinazione per il rilascio dell’autorizzazione.
Dopo aver concesso l’autorizzazione, lo Stato membro di destinazione la invia allo Stato membro di origine utilizzando il sistema elettronico comune.
Dopo aver concesso l’autorizzazione, l’autorità competente dello Stato membro di origine richiede l’autorizzazione delle autorità competenti di tutti gli Stati membri di transito utilizzando il sistema elettronico comune.
Dopo aver ricevuto tutte le autorizzazioni, l’autorità competente dello Stato membro di origine rilascia al fornitore il documento di trasferimento di esplosivi intra-Unione, con indicazione dell’accordo di tutti gli Stati membri interessati. Tale documento è redatto su un supporto cartaceo sicuramente identificabile, nella lingua, o lingue, dello Stato membro di origine, dello Stato/i membro/i di transito (se del caso), dello Stato membro di destinazione e in inglese.»;
2)
nell’allegato, al punto 2 delle note esplicative, la frase seguente è aggiunta alla fine del paragrafo: «Questo punto non si applica nel caso in cui sia utilizzato il sistema elettronico comune descritto nell’articolo 3 bis.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:347:oj#art-1