Art. 1
In vigore dal 17 giu 2010
L’ del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica è sostituito dal seguente:
«
1. Per il periodo della legislatura 2009-2014 restante alla data di entrata in vigore del presente articolo, e in deroga all’articolo 189, secondo comma, e all’articolo 190, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea e all’articolo 107, secondo comma, e all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, che erano in vigore al momento delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009, e in deroga al numero di seggi previsti all’articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull’Unione europea, ai 736 seggi esistenti sono aggiunti i diciotto seggi seguenti, con conseguente aumento provvisorio del numero totale dei membri del Parlamento europeo a 754 fino alla scadenza della legislatura 2009-2014:
Bulgaria
1
Spagna
4
Francia
2
Italia
1
Lettonia
1
Malta
1
Paesi Bassi
1
Austria
2
Polonia
1
Slovenia
1
Svezia
2
Regno Unito
1
2. In deroga all’articolo 14, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, gli Stati membri interessati designano le persone che occuperanno i seggi supplementari previsti al paragrafo 1 secondo le rispettive legislazioni nazionali a condizione che tali persone siano state elette a suffragio universale diretto:
a)
con elezione a suffragio universale diretto ad hoc nello Stato membro interessato, secondo le disposizioni applicabili per le elezioni del Parlamento europeo;
b)
con riferimento ai risultati delle elezioni del Parlamento europeo del 4-7 giugno 2009;
oppure
c)
attraverso la nomina del numero richiesto di membri da parte del parlamento nazionale dello Stato membro interessato, al proprio interno, secondo la procedura fissata da ciascuno degli Stati membri interessati.
3. In tempo utile prima delle elezioni del Parlamento europeo del 2014, il Consiglio europeo adotta, conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sull’Unione europea, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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