Art. 2

Attuazione della presente decisione ed entrata in vigore dell’accordo

In vigore dal 14 giu 2010
Attuazione della presente decisione ed entrata in vigore dell’accordo L’Unione adotta tutte le misure necessarie per garantire la piena attuazione della presente decisione. Si invitano gli Stati membri dell’Unione e i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico ad adottare le misure ritenute appropriate per attuare la presente decisione. Le parti fanno il possibile per espletare tutte le procedure necessarie all’entrata in vigore integrale dell’accordo entro due anni dalla data della sua firma.
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