Art. 3

In vigore dal 14 giu 2010
1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto di cui all’, paragrafo 2, è pari a 1 520 000 EUR. 2.   Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione. 3.   La Commissione europea vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con l’UNIDIR. L’accordo prevede che l’UNIDIR assicuri la visibilità del contributo dell’Unione corrispondente alla sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà per pervenirvi e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.
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