Art. 1

In vigore dal 14 giu 2010
Il feredetato sodico come fonte di ferro, quale definito nell’allegato I, può essere immesso sul mercato nell’Unione quale nuovo ingrediente alimentare da usare negli alimenti fatte salve le disposizioni specifiche del regolamento (CE) n. 953/2009, della direttiva 2002/46/CE e/o del regolamento (CE) n. 1925/2006. L’allegato II definisce la quantità massima di feredetato sodico (espresso come EDTA anidro) da usare negli alimenti.
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