Art. 2

In vigore dal 11 giu 2010
Per un periodo transitorio che termina il 1o agosto 2010, gli Stati membri autorizzano l’importazione delle partite di prodotti dell’acquacoltura provenienti dalla Gambia e di miele provenienti dall’India a condizione che l’importatore di tali prodotti possa dimostrare che sono stati certificati e spediti rispettivamente dalla Gambia e dall’India ed erano in viaggio per l’Unione prima del 15 giugno 2010.
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