Art. 1

In vigore dal 10 giu 2010
1.   Alla Bulgaria e alla Germania è concessa una deroga all’applicazione del regolamento (CE) n. 1165/2008 per un periodo avente termine il 1o gennaio 2010. 2.   Alla Germania è concessa una deroga all’applicazione del regolamento (CE) n. 1165/2008 con riguardo agli ovini e ai caprini per un periodo avente termine il 1o gennaio 2011.
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