Art. 1

In vigore dal 9 giu 2010
1.   La combinazione della tassa mineraria stabilita dal contratto di proroga stipulato dallo Stato ungherese e da MOL Nyrt. il 22 dicembre 2005 con le successive modifiche della legge mineraria XLVIII del 1993 costituisce un aiuto di Stato a favore di MOL Nyrt. ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. 2.   L’aiuto di Stato di cui all’, illegalmente concesso dall’Ungheria a favore di MOL Nyrt., in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, è incompatibile con il mercato interno. 3.   Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, l’Ungheria deve cessare la concessione dell’aiuto di Stato di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:88(1):oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo