Art. 1
Comunicazione di informazioni classificate
In vigore dal 8 giu 2010
L’azione comune 2008/124/PESC è modificata come segue:
1)
all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il comandante civile dell’operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l’autorità generale dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell’EULEX KOSOVO.»;
2)
all’articolo 9, i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«3. L’EULEX KOSOVO può anche, all’occorrenza, assumere personale civile internazionale e personale locale su base contrattuale, se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri. Eccezionalmente e in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili domande qualificate provenienti dagli Stati membri, i cittadini di Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.
4. Tutto il personale assolve i propri compiti operando nell’interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (*1).
(*1)
GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.»;"
3)
all’articolo 11, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell’EULEX KOSOVO.
3. Come stabilito all’articolo 7, il comandante civile dell’operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l’autorità generale dell’AR, è il comandante dell’EULEX KOSOVO a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.
4. Il comandante civile dell’operazione riferisce al Consiglio tramite l’AR.»;
4)
all’articolo 12, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell’EULEX KOSOVO.
2. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni appropriate a tal fine, a norma dell’articolo 38, terzo comma del trattato. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare l’OPLAN e la catena di comando. Essa verte parimenti sulle competenze necessarie per prendere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capomissione. Il Consiglio, su raccomandazione dell’AR, decide in merito agli obiettivi e alla conclusione dell’EULEX KOSOVO.»;
5)
all’articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono definite in un accordo da concludere a norma dell’articolo 37 del trattato e dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Allorché l’UE e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo alle operazioni dell’UE di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’EULEX KOSOVO.»;
6)
all’articolo 16, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO fino al 14 ottobre 2010 è di 265 000 000 EUR.
L’importo di riferimento finanziario relativo ai periodi successivi per l’EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio.
2. Tutte le spese sono gestite secondo le regole e le procedure applicabili al bilancio generale dell’UE.»;
7)
l’articolo 17 è soppresso;
8)
l’articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Articolo 18
Comunicazione di informazioni classificate
1. L’AR è autorizzato a trasmettere alle Nazioni Unite, alla KFOR della NATO e ad altre parti terze associate alla presente azione comune informazioni e documenti classificati dell’UE prodotti ai fini dell’EULEX KOSOVO fino al livello di classificazione appropriato per ciascuna, a norma della decisione 2001/264/CE. A tal fine si stabiliscono disposizioni tecniche a livello locale.
2. Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l’AR è inoltre autorizzato a trasmettere alle competenti autorità locali informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello “RESTREINT UE” prodotti ai fini dell’EULEX KOSOVO, conformemente alla decisione 2001/264/CE. In tutti gli altri casi, tali informazioni e documenti sono trasmessi alle competenti autorità locali secondo procedure consone al livello di cooperazione di tali autorità con l’UE.
3. L’AR è autorizzato a trasmettere alle Nazioni Unite, alla KFOR della NATO, ad altre parti terze associate alla presente azione comune ed alle competenti autorità locali documenti non classificati dell’UE connessi con le deliberazioni del Consiglio in merito all’EULEX KOSOVO e soggetti all’obbligo del segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio (*2).
(*2) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).»;"
9)
l’articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Articolo 19
Clausola di riesame
Entro sei mesi dalla scadenza della presente azione comune il Consiglio valuta se l’EULEX KOSOVO debba essere prorogata.»;
10)
all’articolo 20, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Essa cessa di produrre effetti il 14 giugno 2012.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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