Art. 1

In vigore dal 7 giu 2010
1.   Le autorità competenti dei punti di entrata designati dell’aeroporto di Larnaca e del porto di Limassol a Cipro sono autorizzati, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 669/2009, a effettuare i controlli fisici di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento in questione sulle importazioni di mangimi e di alimenti di origine non animale di cui all’allegato I, presso i locali dell’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti approvato da Cipro per tali controlli, purché le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), di tale regolamento siano soddisfatte. 2.   L’elenco degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, i cui locali sono approvati da Cipro, come illustrato al paragrafo 1 del presente articolo, è reso disponibile pubblicamente su Internet attraverso il link nazionale di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 669/2009.
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