Art. 1
In vigore dal 3 giu 2010
La decisione 2008/721/CE è così modificata:
1)
all’articolo 19, il primo comma è sostituito dal seguente:
«I membri dei comitati scientifici, i consulenti scientifici del pool e gli esperti esterni hanno diritto a un’indennità per la loro partecipazione, di persona o a distanza con l’ausilio di mezzi elettronici, alle riunioni dei comitati, ai workshop tematici, ai gruppi di lavoro e ad altre riunioni e iniziative organizzate dalla Commissione e per i servizi prestati in qualità di relatori per una questione specifica, come stabilito nell’allegato III.»;
2)
l’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2010:309:oj#art-1