Art. 1
In vigore dal 25 mag 2010
La decisione 2001/672/CE è così modificata:
1)
all’ la data «1o maggio» è sostituita dalla data «15 aprile»;
2)
all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le informazioni contenute nell’elenco di cui al paragrafo 2 sono comunicate all’autorità competente conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 al più tardi 15 giorni dopo l’arrivo degli animali al pascolo.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2010:300:oj#art-1