Art. 1
In vigore dal 25 mag 2010
L’azione comune 2008/112/PESC è così modificata:
1)
Il paragrafo 1 dell’ è sostituito dal seguente:
«1. L’Unione europea (UE) istituisce una missione dell’UE a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau (la “EU SSR GUINEA–BISSAU” o “missione”) comprendente una fase preparatoria che inizia il 26 febbraio 2008 e una fase di attuazione che inizia al più tardi il 1o maggio 2008. La missione avrà una durata non superiore a 28 mesi dalla data in cui sarà dichiarata la sua capacità operativa iniziale.»;
2)
Il paragrafo 1 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione per il periodo dal 26 febbraio 2008 al 30 novembre 2009 è pari a 5 650 000 EUR.
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione per il periodo dal 1o dicembre 2009 al 30 giugno 2010 è pari a 1 530 000 EUR.
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione per il periodo dal 1o luglio 2010 al 30 settembre 2010 è pari a 630 000 EUR.»;
3)
Il secondo comma dell’articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Essa si applica fino al 30 settembre 2010.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:298:oj#art-1