Art. 1

In vigore dal 25 mag 2010
L’azione comune 2008/112/PESC è così modificata: 1) Il paragrafo 1 dell’ è sostituito dal seguente: «1.   L’Unione europea (UE) istituisce una missione dell’UE a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella Repubblica di Guinea-Bissau (la “EU SSR GUINEA–BISSAU” o “missione”) comprendente una fase preparatoria che inizia il 26 febbraio 2008 e una fase di attuazione che inizia al più tardi il 1o maggio 2008. La missione avrà una durata non superiore a 28 mesi dalla data in cui sarà dichiarata la sua capacità operativa iniziale.»; 2) Il paragrafo 1 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente: «1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione per il periodo dal 26 febbraio 2008 al 30 novembre 2009 è pari a 5 650 000 EUR. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione per il periodo dal 1o dicembre 2009 al 30 giugno 2010 è pari a 1 530 000 EUR. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione per il periodo dal 1o luglio 2010 al 30 settembre 2010 è pari a 630 000 EUR.»; 3) Il secondo comma dell’articolo 17 è sostituito dal seguente: «Essa si applica fino al 30 settembre 2010.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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