Art. 8
Programmazione regionale
In vigore dal 14 mag 2010
1. La programmazione si effettua a livello di ciascuna regione. Essa è il risultato di uno scambio di vedute tra la Commissione e l’organizzazione o le organizzazioni regionali debitamente autorizzate e, in mancanza di tale autorizzazione, l’ordinatore nazionale dei paesi di tale regione. Se del caso, la programmazione può includere una consultazione con attori non statali rappresentati a livello regionale e, ove pertinente, con parlamenti regionali.
2. Il documento di strategia regionale (DSR) viene preparato dalla Commissione e dall’organizzazione o dalle organizzazioni regionali debitamente autorizzate in collaborazione con gli Stati ACP della regione interessata, sulla base del principio di sussidiarietà e complementarità, tenendo conto della programmazione del DSN.
3. Il DSR è uno strumento per definire le priorità e per preparare gli operatori locali a subentrare nell’attuazione dei programmi finanziati. Il DSR comprende i seguenti elementi standard:
a)
un’analisi del contesto politico, economico, sociale e ambientale della regione;
b)
una valutazione dell’integrazione economica regionale e delle sue prospettive, nonché dell’integrazione nell’economia mondiale;
c)
una descrizione delle strategie e priorità regionali perseguite, nonché del previsto fabbisogno finanziario;
d)
un profilo delle attività di altri partner esterni nella cooperazione regionale;
e)
un quadro del contributo specifico UE inteso alla realizzazione degli obiettivi di integrazione regionale, complementari, se possibile, alle operazioni finanziate dagli Stati ACP e da altri partner esterni, soprattutto gli Stati membri dell’UE; e
f)
un’indicazione dei meccanismi di sostegno e di attuazione più appropriati da applicare alla messa in atto delle suddette strategie.
Storico versioni
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