Art. 37

Procedure

In vigore dal 14 mag 2010
1.   Durante i negoziati degli accordi di partenariato economico, vengono sviluppate le capacità dei settori pubblico e privato dei paesi ACP, conformemente alle disposizioni del titolo I e dell’articolo 35, adottando anche misure di miglioramento della competitività, per rafforzare le organizzazioni regionali e per sostenere le iniziative d’integrazione commerciale regionale, che, all’occorrenza, saranno accompagnate da un sostegno agli adeguamenti di bilancio e alla riforma fiscale nonché al miglioramento e allo sviluppo delle infrastrutture e alla promozione degli investimenti. 2.   Le parti esaminano periodicamente i progressi dei negoziati, come previsto all’articolo 38. 3.   I negoziati per gli accordi di partenariato economico sono portati avanti con i paesi ACP che si considerano in posizione di farlo, al livello che essi ritengono adeguato e secondo le procedure concordate dal gruppo ACP e con la finalità di sostenere i processi d’integrazione regionale in atto tra gli Stati ACP. 4.   I negoziati per gli accordi di partenariato economico mirano in particolare a fissare il calendario della progressiva eliminazione degli ostacoli agli scambi tra le parti, conformemente alle pertinenti norme dell’OMC. Per quanto riguarda la Comunità, la liberalizzazione degli scambi si fonda sull’acquis ed è intesa a migliorare le attuali condizioni di accesso dei paesi ACP al mercato, attraverso, tra l’altro, una revisione delle norme d’origine. I negoziati tengono conto del livello di sviluppo dei paesi ACP e dell’incidenza socioeconomica delle misure commerciali su tali paesi nonché della loro capacità di adattarsi e di adeguare le proprie economie al processo di liberalizzazione. I negoziati sono pertanto quanto più flessibili possibile nello stabilire un periodo di transizione sufficiente, l’elenco definitivo dei prodotti interessati, tenendo conto dei settori sensibili, e il grado di asimmetria nel calendario di smantellamento delle tariffe, pur assicurando la conformità con le norme dell’OMC in vigore in quel momento. 5.   Le parti cooperano e collaborano strettamente nell’ambito dell’OMC per spiegare e giustificare i dispositivi concordati, specialmente riguardo al grado di flessibilità disponibile. 6.   Le parti discutono ulteriormente su come semplificare e rivedere le norme d’origine, comprese le disposizioni sul cumulo, che si applicano alle loro esportazioni. 7.   Una volta che un accordo di partenariato economico è stato concluso tra Stati ACP, gli Stati ACP che non sono parti di tale accordo possono chiedere l’adesione in qualunque momento. 8.   Nel quadro della cooperazione ACP-UE a sostegno della cooperazione e integrazione regionali ACP descritta al titolo I e conformemente all’articolo 35, le parti rivolgono una particolare attenzione alle necessità determinate dall’attuazione degli accordi di partenariato economico. Si applicano i principi enunciati all’ dell’allegato IV del presente accordo. A tal fine, le parti concordano sull’utilizzo di meccanismi finanziari regionali nuovi o già esistenti attraverso i quali potrebbero essere erogate le risorse provenienti dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione e altre risorse supplementari.» 29. È inserito il seguente articolo: «Articolo 37 bis Altri accordi commerciali 1.   Nel quadro delle attuali tendenze della politica commerciale che mirano ad una maggiore liberalizzazione degli scambi, l’UE e gli Stati ACP hanno la possibilità di prendere parte ai negoziati e all’attuazione di accordi volti ad una maggiore liberalizzazione degli scambi multilaterali e bilaterali. Tale liberalizzazione potrebbe portare all’erosione delle preferenze concesse agli Stati ACP e incidere sulla loro posizione concorrenziale sul mercato UE e sui loro sforzi di sviluppo che l’UE tiene a sostenere. 2.   Conformemente agli obiettivi della cooperazione economica e commerciale, l’UE si adopera per mantenere misure intese a superare i possibili effetti negativi della liberalizzazione nell’intento di mantenere il più a lungo possibile un importante accesso preferenziale per gli Stati ACP nel quadro del sistema commerciale multilaterale e garantire che qualunque inevitabile riduzione delle preferenze avvenga gradualmente su un arco di tempo più lungo possibile.» 30. All’articolo 38, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il comitato ministeriale per il commercio discute qualunque questione inerente al commercio che sia motivo di preoccupazione per tutti gli Stati ACP e, in particolare, controlla l’andamento dei negoziati e dell’attuazione degli accordi di partenariato economico. Esso segue con particolare attenzione i negoziati commerciali multilaterali in corso ed esamina l’incidenza delle iniziative di liberalizzazione di livello più ampio sugli scambi ACP-CE e sullo sviluppo delle economie dei paesi ACP. Il comitato ministeriale per il commercio riferisce al Consiglio dei ministri e formula raccomandazioni appropriate, anche su eventuali misure di sostegno, al fine di potenziare i vantaggi degli accordi commerciali ACP-CE.» 31. È inserito il seguente articolo: «Articolo 38 bis Consultazioni 1.   Qualora misure nuove o misure previste nell’ambito di programmi di ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari adottati dalla Comunità per migliorare il commercio possano ledere gli interessi di uno o più Stati ACP, la Comunità, prima di adottare tali misure, ne informa il segretariato del gruppo ACP e gli Stati ACP interessati. 2.   Per consentire alla Comunità di prendere in considerazione gli interessi del gruppo ACP, su richiesta di quest’ultimo si tengono consultazioni conformemente all’articolo 12 del presente accordo, al fine di trovare una soluzione soddisfacente. 3.   Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP siano lesi da disposizioni legislative o regolamentari comunitarie esistenti, volte ad agevolare il commercio, o dall’interpretazione, applicazione o attuazione delle modalità di dette disposizioni legislative o regolamentari, su richiesta degli Stati ACP interessati si tengono consultazioni, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, al fine di trovare una soluzione soddisfacente. 4.   Allo scopo di trovare una soluzione soddisfacente, le parti possono anche evocare in sede di comitato ministeriale misto per il commercio qualunque altro problema relativo al commercio che possa derivare da misure prese o previste dagli Stati membri. 5.   Le parti si informano reciprocamente di tali misure allo scopo di assicurare consultazioni efficaci. 6.   Le parti concordano sul fatto che lo svolgimento di consultazioni e la trasmissione di informazioni nel quadro delle istituzioni di un accordo di partenariato economico su questioni che rientrano nel campo di applicazione di tale accordo possa soddisfare anche le disposizioni del presente articolo e dell’articolo 12 del presente accordo, a condizione che gli Stati ACP verosimilmente interessati siano tutti firmatari dell’accordo di partenariato economico nell’ambito del quale sono tenute le consultazioni o sono trasmesse le informazioni.» 32. All’articolo 41, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   La Comunità sostiene, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per accrescere le loro capacità di prestazione di servizi. Un’attenzione particolare è rivolta ai servizi connessi alla manodopera, alle imprese, alla distribuzione, ai finanziamenti, al turismo, alla cultura, alle costruzioni e ai relativi servizi d'ingegneria, al fine di migliorarne la competitività incrementando il valore e il volume degli scambi di beni e servizi degli Stati ACP.» 33. All’articolo 42, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La Comunità sostiene, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per sviluppare e promuovere servizi di trasporto marittimo redditizi e efficienti sui loro territori, in vista di incrementare la partecipazione degli operatori dei paesi ACP ai servizi di trasporto marittimo internazionali.» 34. All’articolo 43, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Le parti convengono inoltre d’intensificare la cooperazione reciproca nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nonché della società dell'informazione. La cooperazione è orientata in particolare, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, ad assicurare una complementarità e un’armonizzazione maggiori dei sistemi di comunicazione a livello nazionale, regionale e internazionale e il loro adeguamento alle nuove tecnologie.» 35. All’articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La Comunità sostiene, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, gli sforzi degli Stati ACP volti a rafforzare la propria capacità di gestire tutti i settori connessi agli scambi, anche migliorando e sostenendo, ove necessario, il quadro istituzionale.» 36. All’articolo 45, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le parti decidono inoltre di rafforzare la cooperazione in questo settore al fine di formulare e sostenere, in collaborazione con le competenti autorità nazionali, efficaci politiche di concorrenza che assicurino progressivamente la corretta applicazione delle regole di concorrenza da parte delle imprese pubbliche e private. La cooperazione in questo campo comprende in particolare, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, l’assistenza all’istituzione di un adeguato quadro giuridico e alla sua applicazione amministrativa, con particolare riferimento alla situazione speciale dei paesi meno avanzati.» 37. All’articolo 46, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Le parti convengono di rafforzare la cooperazione reciproca in questo campo. Su richiesta, secondo termini e condizioni approvati da entrambe e attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, la cooperazione è estesa, tra l'altro, ai seguenti settori: l’elaborazione di disposizioni legislative e regolamentari volte a tutelare e a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale, ad impedire gli abusi da parte dei titolari di questi diritti e le violazioni di tali diritti ad opera dei concorrenti, la creazione e il potenziamento di uffici nazionali e regionali e di altri organismi, anche attraverso il sostegno alle associazioni regionali di proprietà intellettuali attive nell’applicazione e nella tutela dei diritti, che comprende la formazione del personale.» 38. All’articolo 47, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La cooperazione nel campo della standardizzazione e della certificazione, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, è intesa ad assicurare che le parti adottino sistemi compatibili tra loro e comprende in particolare:». 39. All’articolo 48, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le parti decidono di rafforzare la loro cooperazione, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, in vista di potenziare le capacità dei settori pubblico e privato dei paesi ACP in questo campo.» 40. L’articolo 49 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le parti riaffermano la propria volontà di promuovere lo sviluppo degli scambi internazionali in un modo che consenta una gestione sostenibile e sana dell'ambiente, in conformità delle convenzioni e degli impegni sottoscritti in questo campo a livello internazionale e tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo. Le parti convengono che nell’elaborazione e nell’applicazione delle misure ambientali si dovrà tener conto dei bisogni e delle esigenze particolari degli Stati ACP, compreso relativamente alle disposizioni dell’articolo 32 bis.»; b) è aggiunto il seguente paragrafo: «3.   Le parti convengono che le misure ambientali non devono essere utilizzate a scopi di protezionismo.» 41. All’articolo 50, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le parti convengono che le norme del lavoro non devono essere utilizzate a scopi di protezionismo.» 42. All’articolo 51, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La cooperazione mira in particolare, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I e conformemente all’articolo 35, a rafforzare le capacità istituzionali e tecniche disponibili in questo settore, istituire sistemi di allarme rapido e d’informazione reciproca sui prodotti pericolosi, scambiare informazioni ed esperienze sull’istituzione e sul funzionamento di sistemi di sorveglianza dei prodotti immessi sul mercato e sulla sicurezza dei prodotti, migliorare le informazioni fornite ai consumatori sui prezzi e sulle caratteristiche dei prodotti e dei servizi offerti, incoraggiare la formazione di associazioni di consumatori indipendenti e i contatti tra rappresentanti degli interessi dei consumatori, migliorare la compatibilità tra le politiche e i sistemi di protezione dei consumatori, notificare i casi di applicazione della legislazione e promuovere la cooperazione nelle indagini relative a pratiche commerciali pericolose o sleali e applicare negli scambi tra le parti, i divieti di esportazione dei beni e dei servizi la cui commercializzazione è stata vietata nel paese di produzione.» 43. All’articolo 56, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La cooperazione per il finanziamento dello sviluppo è attuata conformemente a e coerentemente con gli obiettivi, le strategie e le priorità di sviluppo stabiliti dagli Stati ACP, a livello nazionale, regionale e intra-ACP, e tenendo conto delle rispettive caratteristiche geografiche, sociali e culturali nonché dello specifico potenziale degli Stati ACP. Conformandosi al programma sull’efficacia degli aiuti concordato a livello internazionale, la cooperazione si basa sulla titolarità, l’allineamento, il coordinamento e l’armonizzazione dei donatori, la gestione mirata ai risultati in materia di sviluppo e sulla mutua responsabilità. In particolare, la cooperazione: a) promuove l’assunzione di responsabilità da parte degli attori locali a tutti i livelli del processo di sviluppo; b) rispecchia un partenariato basato su diritti e obblighi reciproci; c) accentua l’importanza della prevedibilità e della sicurezza degli apporti di risorse, effettuati a condizioni molto liberali e su base regolare; d) è flessibile e adeguata alla situazione di ciascuno Stato ACP, nonché alla natura specifica del progetto o del programma interessato; e e) assicura l'efficacia, il coordinamento e la coerenza degli interventi.» 44. L’articolo 58 è così modificato: a) Al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte uno o più Stati ACP, compresi l’Unione africana o altri organismi di cui fanno parte anche Stati membri non ACP, e che sono autorizzati da questi Stati ACP; e»; b) il paragrafo 2 è modificato come segue: i) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) gli intermediari finanziari degli Stati ACP o della Comunità che concedono mezzi di finanziamento, promuovono e finanziano gli investimenti pubblici o privati negli Stati ACP;» ii) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) i paesi in via di sviluppo che non fanno parte del gruppo ACP ma che partecipano a un’iniziativa comune o a un’organizzazione regionale con gli Stati ACP conformemente all’articolo 6 dell’allegato IV del presente accordo.» 45. L’articolo 60 è modificato come segue: a) la lettera c) è sostituita dalle seguente: «c) attenuazione degli effetti negativi a breve termine di shock esogeni, compresa l’instabilità dei proventi da esportazione, sulle riforme e sulle politiche socioeconomiche;» b) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) aiuti umanitari e d'emergenza, compresi l’assistenza ai profughi e agli sfollati, gli interventi di collegamento tra il soccorso e la riabilitazione a breve termine e lo sviluppo a lungo termine in situazioni di crisi o di post crisi e la preparazione alle catastrofi.» 46. L’articolo 61 è modificato come segue: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’aiuto diretto al bilancio per sostenere riforme macroeconomiche o settoriali è concesso quando: a) sono in atto o in via di attuazione strategie di sviluppo nazionali o settoriali ben definite incentrate sulla povertà; b) sono in atto o in via di attuazione politiche macroeconomiche o settoriali ben definite e orientate alla stabilità, istituite dal paese in questione e valutate positivamente dai suoi finanziatori principali, compreso, se pertinente, dalle istituzioni finanziarie internazionali; e c) la gestione delle finanze pubbliche è sufficientemente trasparente, responsabile ed efficace. La Comunità si allinea ai sistemi e alle procedure specifiche per ciascun paese ACP, controlla il sostegno al bilancio con il paese partner e sostiene gli sforzi dei paesi partner volti a rafforzare la responsabilità nazionale, la vigilanza parlamentare, le capacità di audit e l’accesso del pubblico all'informazione.»; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Nel quadro del presente accordo sono utilizzati, per finanziare progetti, programmi e altre forme d’intervento che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell’accordo stesso, i fondi stanziati nell’ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo, le risorse proprie della Banca europea per gli investimenti (“la Banca”) e, all’occorrenza, altre risorse attinte dal bilancio della Comunità europea.» 47. All’articolo 66, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Per alleviare l’onere del debito degli Stati ACP e attenuare i loro problemi relativi alla bilancia dei pagamenti, le parti concordano di utilizzare le risorse rese disponibili nell’ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo per contribuire alle iniziative di ammortamento del debito approvate a livello internazionale a favore dei paesi ACP. La Comunità s’impegna peraltro ad esaminare in che modo a lungo termine altre risorse comunitarie possano essere mobilitate per finanziare iniziative di alleggerimento del debito approvate a livello internazionale.» 48. All’articolo 67, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo prevede un sostegno alle riforme macroeconomiche e settoriali condotte dagli Stati ACP. In questo quadro le parti assicurano che l’aggiustamento sia economicamente valido e socialmente e politicamente sostenibile. Il sostegno viene fornito nel contesto di una valutazione congiunta, da parte della Comunità e dello Stato ACP interessato, delle riforme in atto o previste a livello macroeconomico o settoriale, che consente un apprezzamento generale degli sforzi di riforma compiuti. Nella misura del possibile, la valutazione congiunta è allineata alle modalità specifiche del paese e il sostegno viene controllato sulla base dei risultati raggiunti. Il tempestivo versamento dei fondi è una delle caratteristiche principali dei programmi di sostegno.» 49. Il titolo del capitolo 3 del titolo II della parte 4 è sostituito dal seguente: 50. L’articolo 68 è sostituito dal seguente: «Articolo 68 1.   Le parti riconoscono che l’instabilità macroeconomica derivante dagli shock esogeni può incidere negativamente sullo sviluppo degli Stati ACP pregiudicando il conseguimento degli obiettivi di sviluppo che essi si sono prefissi. È istituito pertanto un sistema di sostegno supplementare nell’ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo per attenuare gli effetti negativi a breve termine degli shock esogeni, compresi gli effetti sui proventi da esportazione. 2.   Tale sostegno mira a salvaguardare le riforme e le politiche socioeconomiche che potrebbero essere messe in pericolo dalla brusca riduzione delle entrate e a riassorbire gli effetti negativi a breve termine di tali shock. 3.   Nell’allocazione delle risorse si tiene conto dell’estrema dipendenza delle economie degli Stati ACP dalle esportazioni, in particolare da quelle agricole e minerarie. In questo contesto, gli Stati meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari, nonché quelli che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali, ricevono un trattamento più favorevole. 4.   Le risorse supplementari sono fornite secondo le particolari modalità del meccanismo di sostegno illustrate nell’allegato II su modalità e condizioni di finanziamento. 5.   La Comunità sostiene anche i regimi di assicurazione basati sul mercato destinati agli Stati ACP che vogliono proteggersi dagli effetti a breve termine degli shock esogeni.» 51. Il titolo del capitolo 6 del titolo II della parte 4 è sostituito dal seguente: 52. L’articolo 72 è sostituito dal seguente: «Articolo 72 Principio generale 1.   L’aiuto umanitario, l’aiuto d’emergenza e l’aiuto post-emergenza sono concessi in situazioni di crisi. L’aiuto umanitario e l’aiuto d’emergenza mirano a salvare e tutelare la vita e a prevenire e alleviare la sofferenza umana ovunque occorra. L’aiuto post-emergenza mira alla riabilitazione e a creare un collegamento tra il soccorso a breve termine e i programmi di sviluppo a più lungo termine. 2.   Le situazioni di crisi, tra le quali figurano anche l’instabilità o la fragilità strutturale a lungo termine, sono situazioni che costituiscono una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza e l’incolumità delle persone e che rischiano di degenerare in conflitto armato o di destabilizzare il paese. Le situazioni di crisi possono anche essere la conseguenza di calamità naturali, crisi provocate dagli esseri umani, come le guerre e altri conflitti, o da circostanze straordinarie aventi effetti comparabili riconducibili, tra l’altro, al cambiamento climatico, al degrado ambientale, all’accesso all’energia e alle risorse naturali o all’estrema povertà. 3.   L’aiuto umanitario, l’aiuto d’emergenza e l’aiuto post-emergenza sono mantenuti per il tempo necessario a coprire i bisogni urgenti delle vittime dovuti a tali situazioni e costituiscono pertanto un collegamento tra soccorso, riabilitazione e sviluppo. 4.   L’aiuto umanitario è concesso esclusivamente in base ai bisogni e agli interessi delle vittime delle situazioni di crisi, conformemente ai principi del diritto umanitario internazionale e rispettando umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza. In particolare, non si operano discriminazioni tra le vittime in base alla razza, all’origine etnica, alla religione, al sesso, all’età, alla nazionalità o alla tendenza politica e sono garantiti il libero accesso alle vittime e la loro protezione nonché la sicurezza del personale e delle attrezzature umanitarie. 5.   L’aiuto umanitario, l’aiuto d’emergenza e l’aiuto post-emergenza sono finanziati nell’ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo, laddove tale aiuto non possa essere finanziato dal bilancio dell'Unione. L’aiuto umanitario, l’aiuto d’emergenza e l’aiuto post-emergenza sono attuati in modo complementare e coordinato con l’azione degli Stati membri e conformemente alle migliori pratiche in materia di efficacia degli aiuti.» 53. È inserito il seguente articolo: «Articolo 72 bis Obiettivo 1.   L’aiuto umanitario e l’aiuto d’emergenza sono intesi a: a) salvaguardare le vite umane in situazioni di crisi e immediatamente successive a crisi; b) contribuire al finanziamento e alla fornitura dell’aiuto umanitario nonché a garantire che i beneficiari vi possano accedere direttamente utilizzando tutti i mezzi logistici disponibili; c) eseguire opere di riabilitazione e ricostruzione a breve termine per consentire alle vittime di beneficiare di un minimo d’integrazione socioeconomica e ristabilire quanto prima le condizioni per la ripresa dello sviluppo in base agli obiettivi a lungo termine definiti dai paesi e dalle regioni ACP interessati; d) rispondere alle esigenze determinate dagli spostamenti di popolazioni (profughi, sfollati e rimpatriati) in seguito a calamità naturali o provocate dall’uomo, in modo da coprire, per il tempo necessario, tutti i bisogni dei profughi e degli sfollati (ovunque si trovino) e agevolarne il rimpatrio volontario e il reinserimento nel paese d’origine; e e) aiutare gli Stati o le regioni ACP a mettere a punto meccanismi di prevenzione e preparazione alle catastrofi a breve termine, compresi i sistemi di previsione e di allarme rapido, allo scopo di attenuare le conseguenze delle catastrofi. 2.   L’aiuto può essere concesso agli Stati o alle regioni ACP che accolgono profughi o rimpatriati per rispondere alle necessità impellenti non soddisfatte dagli aiuti d’urgenza. 3.   Le azioni successive alla fase d’emergenza mirano al ripristino delle condizioni materiali e sociali reso necessario dagli effetti della crisi in questione e possono essere messe in atto per creare un collegamento tra il soccorso e la riabilitazione a breve termine e i programmi di sviluppo a più lungo termine finanziati dai programmi indicativi nazionali o regionali o dal programma intra-ACP. Tali azioni sono necessarie alla transizione dalla fase d’emergenza alla fase di sviluppo, poiché mirano a promuovere il reinserimento socioeconomico dei settori della popolazione colpiti, ad eliminare per quanto possibile le cause della crisi, nonché a rafforzare le istituzioni e la titolarità da parte degli attori locali e nazionali sul proprio ruolo nell’elaborazione di una politica di sviluppo sostenibile per lo Stato ACP interessato. 4.   Ove opportuno, i meccanismi di prevenzione e preparazione alle catastrofi a breve termine di cui al paragrafo 1, lettera e), sono coordinati con altri meccanismi di prevenzione e preparazione alle catastrofi già esistenti. Lo sviluppo e il rafforzamento di meccanismi di riduzione e gestione del rischio catastrofi a livello nazionale, regionale e di tutti gli Stati ACP contribuiscono a far sì che gli Stati ACP sviluppino una propria resistenza all’impatto delle catastrofi. Tutte le attività correlate possono essere condotte in cooperazione con le organizzazioni e i programmi regionali e internazionali che hanno maturato una comprovata esperienza in materia di riduzione del rischio catastrofi.» 54. L’articolo 73 è sostituito dal seguente: «Articolo 73 Attuazione 1.   Le azioni di aiuto sono intraprese a richiesta dello Stato o della regione ACP interessati dalla crisi, su iniziativa della Commissione o dietro suggerimento di organizzazioni internazionali o di organizzazioni non governative locali o internazionali. 2.   La Comunità adotta i provvedimenti necessari ad agevolare la celerità degli interventi richiesti per far fronte ai bisogni immediati oggetto dell’aiuto. Gli aiuti sono gestiti e attuati secondo procedure che permettono interventi rapidi, elastici ed efficaci. 3.   Dato l’obiettivo di sviluppo degli aiuti concessi in conformità del presente capitolo, gli aiuti in questione possono, in via eccezionale, essere utilizzati congiuntamente al programma indicativo su richiesta dello Stato o della regione interessati.» 55. All’articolo 76, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) prestiti della Banca concessi dalle sue risorse proprie e dal Fondo investimenti, le cui modalità e condizioni sono stabilite all’allegato II del presente accordo. Tali prestiti possono essere usati anche per finanziare l’investimento pubblico in infrastrutture di base.» 56. All’articolo 95, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «3.   Al più tardi dodici mesi prima della scadenza di ciascun periodo di cinque anni, la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, notificano all’altra parte le disposizioni del presente accordo di cui chiedono la revisione ai fini di un’eventuale modifica dell’accordo stesso. A prescindere da detta scadenza, qualora una parte chieda la revisione di una qualsiasi delle disposizioni dell’accordo, l’altra parte dispone di un periodo di due mesi per chiedere che detta revisione sia estesa ad altre disposizioni connesse con quelle che hanno formato oggetto della richiesta iniziale.» 57. All’articolo 100 il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il presente accordo, redatto in duplice copia in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e presso il segretariato degli Stati ACP, che ne rimettono copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario.» C.   ALLEGATI 1. L’allegato II, modificato dalla decisione n. 1/2009 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 29 maggio 2009 (1), è modificato come segue: a) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   Le modalità e le condizioni di finanziamento per quanto riguarda gli interventi del Fondo investimenti (“il fondo”), i prestiti sulle risorse proprie della Banca europea per gli investimenti (“la Banca”) e altre speciali operazioni sono stabilite nel presente capitolo. Le risorse possono essere erogate a imprese aventi i necessari requisiti direttamente o indirettamente, tramite adeguati fondi d’investimento e/o intermediari finanziari. 2.   I fondi per le sovvenzioni in conto interessi di cui al presente allegato sono imputati all’importo destinato alle sovvenzioni in conto interessi previsto all’allegato I ter, paragrafo 2, lettera c), del presente accordo. 3.   Gli abbuoni di interessi possono essere capitalizzati o utilizzati in forma di sovvenzioni. L’importo della sovvenzione in conto interessi, attualizzato al valore del momento dell’esborso del prestito, è imputato all’importo destinato alle sovvenzioni in conto interessi di cui all’allegato I ter, paragrafo 2, lettera c), ed è versato direttamente alla Banca. Si può utilizzare fino al 10 % dell’importo destinato alle sovvenzioni in conto interessi per finanziare l’assistenza tecnica necessaria ai progetti nei paesi ACP. 4.   Le presenti modalità e condizioni non pregiudicano quelle eventualmente imposte ai paesi ACP soggetti a condizioni restrittive per l’ottenimento di prestiti nell’ambito dell’iniziativa per i paesi poveri fortemente indebitati (HIPC) o di altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale. Di conseguenza, laddove tali misure impongano una riduzione del tasso d’interesse di un prestito superiore al 3 %, come previsto dagli del presente capitolo, la Banca cercherà di ridurre il costo medio dei fondi attraverso opportuni cofinanziamenti con altri donatori. Qualora ciò non sia possibile, si può abbassare il tasso d’interesse del prestito della Banca nella misura necessaria per renderlo conforme al livello risultante dall’iniziativa HIPC o da altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale.»; b) all’, i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: «7.   I prestiti ordinari nei paesi non soggetti alle condizioni restrittive per l’ottenimento di prestiti nell’ambito dell’iniziativa HIPC o di altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale possono essere concessi a condizioni privilegiate nei seguenti casi: a) per progetti d’infrastruttura nei paesi meno avanzati o in paesi che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali, come presupposto per lo sviluppo del settore privato. In tali casi il tasso d’interesse del prestito viene ridotto di un massimo del 3 %; b) per progetti che comportano attività di ristrutturazione nel quadro della privatizzazione oppure per progetti che presentano vantaggi sociali o ambientali sostanziali e chiaramente dimostrabili. In tali casi i prestiti possono essere concessi con un abbuono d’interesse, il cui importo e la cui forma vengono decisi in funzione delle caratteristiche specifiche del progetto. Il tasso di abbuono non deve tuttavia essere superiore al 3 %. In ogni caso il tasso d’interesse finale per i prestiti di cui alle lettere a) o b) non è mai inferiore al 50 % del tasso di riferimento. 8.   Le risorse necessarie per queste agevolazioni vengono prelevate dall’importo destinato alle sovvenzioni in conto interessi previsto all’allegato I ter, paragrafo 2, lettera c), del presente accordo.»; c) all’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie vengono erogati secondo le modalità e le condizioni seguenti: a) il tasso d’interesse di riferimento è il tasso applicato dalla Banca per un prestito concesso alle stesse condizioni per quanto concerne la valuta e il periodo di rimborso alla data della firma del contratto oppure alla data dell’esborso; b) tuttavia, per i paesi non soggetti alle condizioni restrittive per l’ottenimento di prestiti nell’ambito dell’iniziativa HIPC o di altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale: i) in linea di massima i progetti del settore pubblico possono fruire di un abbuono d’interesse di un massimo del 3 %; ii) i progetti del settore privato che rientrano nelle categorie specificate all’, paragrafo 7, lettera b), possono fruire di abbuoni d’interesse alle stesse condizioni specificate in detta disposizione. In ogni caso il tasso d’interesse definitivo non è mai inferiore al 50 % del tasso di riferimento; c) il periodo di rimborso dei prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie è stabilito in base al profilo economico e finanziario del progetto. Di norma questi prestiti prevedono un periodo di tolleranza fissato in riferimento al periodo di costruzione del progetto.» 2. L’allegato III è modificato come segue: a) all’, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) migliora e rafforza il ruolo del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) al fine di offrire al settore privato il supporto necessario alla promozione e allo sviluppo delle attività in paesi e regioni ACP; e b) rafforza il ruolo del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) nel potenziamento delle capacità istituzionali degli ACP, in particolare per quanto riguarda la gestione dell'informazione, al fine di migliorare l’accesso alle tecnologie e pertanto incentivare la produttività agricola, la commercializzazione, la sicurezza alimentare e lo sviluppo rurale.»; b) l’ è sostituito dal seguente: « CSI 1.   Il CSI promuove un clima imprenditoriale favorevole allo sviluppo del settore privato e sostiene l’attuazione di strategie di sviluppo del settore privato nei paesi ACP, mettendo a disposizione delle società e delle imprese ACP servizi non finanziari, compresi servizi di consulenza, e appoggiando iniziative comuni promosse da operatori economici della Comunità e degli Stati ACP. In tale contesto, si tiene debitamente conto delle esigenze determinate dall’attuazione degli accordi di partenariato economico. 2.   Il CSI si propone di aiutare le imprese private ACP a diventare più competitive in tutti i settori economici. In particolare esso: a) agevola e promuove la cooperazione commerciale e i partenariati tra imprese ACP e UE; b) contribuisce allo sviluppo di servizi di sostegno alle imprese favorendo lo sviluppo di capacità nelle organizzazioni private o la fornitura di servizi tecnici, professionali, amministrativi, commerciali, nonché di formazione; c) fornisce assistenza alle attività di promozione degli investimenti, ad esempio agli organismi di promozione degli investimenti, all’organizzazione di conferenze sugli investimenti, ai programmi di formazione, ai seminari sulla strategia e alle missioni che danno seguito a iniziative di promozione degli investimenti; d) sostiene iniziative che contribuiscono a promuovere l’innovazione e il trasferimento di tecnologie, know-how e migliori pratiche su tutti gli aspetti della gestione aziendale; e) informa il settore privato ACP in merito alle disposizioni del presente accordo; e f) informa le società e le organizzazioni europee del settore privato riguardo alle modalità e alle opportunità commerciali nei paesi ACP. 3.   Il CSI contribuisce altresì a migliorare il clima imprenditoriale a livello nazionale e regionale, in modo da aiutare le imprese a beneficiare dei progressi compiuti nei processi di integrazione regionale e nell’apertura degli scambi. Ciò significa tra l’altro: a) assistere le imprese affinché queste raggiungano standard di qualità esistenti e nuovi e altri standard introdotti dai progressi compiuti in termini di integrazione regionale e dall’attuazione degli accordi di partenariato economico; b) diffondere le informazioni nell’ambito del settore privato ACP in merito alla qualità dei prodotti e agli standard richiesti sui mercati esterni; c) promuovere le riforme del clima imprenditoriale a livello regionale e nazionale, anche facilitando il dialogo tra settore privato ed istituzioni pubbliche; e d) potenziare il ruolo e la funzione di intermediari nazionali e/o regionali in grado di prestare i propri servizi. 4.   Le attività del CSI si basano sul principio del coordinamento, della complementarità e del valore aggiunto rispetto alle iniziative adottate da enti pubblici o privati per lo sviluppo del settore privato. In particolare le sue attività sono coerenti con le strategie di sviluppo nazionali e regionali definite alla parte 3 del presente accordo. Nell’intraprendere le sue attività, il CSI segue un’impostazione selettiva e garantisce la sostenibilità finanziaria. Esso garantisce un’adeguata suddivisione dei compiti tra la propria sede centrale e gli uffici regionali. 5.   Le attività intraprese dal CSI sono oggetto di valutazioni periodiche. 6.   Il comitato degli ambasciatori è responsabile della supervisione del centro. Dopo la firma del presente accordo, esso: a) stabilisce gli statuti del centro; b) nomina i membri del consiglio d’amministrazione; c) nomina i dirigenti del centro su proposta del consiglio di amministrazione; e d) controlla la strategia generale del centro e sorveglia l’operato del consiglio di amministrazione. 7.   Il consiglio di amministrazione, conformemente agli statuti del centro: a) stabilisce il regolamento finanziario, il regolamento relativo al personale e le modalità di funzionamento; b) sorveglia le attività del centro; c) adotta il programma e il bilancio del centro; d) presenta periodicamente all’autorità responsabile della supervisione del centro relazioni e valutazioni; e) svolge qualunque altro compito assegnatogli dagli statuti del centro. 8.   Il bilancio del centro viene finanziato conformemente alle norme stabilite nel presente accordo, relativamente alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.»; c) l’ è sostituito dal seguente: « CTA 1.   Il compito del CTA è di rafforzare le capacità istituzionali, programmatiche e di gestione dell’informazione e comunicazione delle organizzazioni ACP responsabili per lo sviluppo agricolo e rurale. Esso assiste tali organizzazioni nel formulare e attuare politiche e programmi volti a ridurre la povertà, promuovere la sicurezza alimentare sostenibile, preservare il patrimonio naturale; in tal modo esso contribuisce al raggiungimento dell’autosufficienza dei paesi ACP relativamente allo sviluppo agricolo e rurale. 2.   Il CTA: a) predispone e fornisce servizi d’informazione e garantisce un migliore accesso alla ricerca, alla formazione e alle innovazioni nel settore agricolo e rurale al fine di promuovere lo sviluppo e la divulgazione; e b) sviluppa e rafforza le capacità dei paesi ACP al fine di: i) migliorare la formulazione e la gestione delle politiche e delle strategie di sviluppo agricolo e rurale a livello nazionale e regionale, inclusa la capacità di raccogliere dati e la capacità di ricerca, analisi ed elaborazione di programmi; ii) migliorare la gestione dell’informazione e della comunicazione, soprattutto nell’ambito della strategia agricola nazionale; iii) promuovere un’effettiva gestione dell’informazione e della comunicazione intraistituzionale (GIC) per il controllo delle realizzazioni, nonché consorzi con partner regionali e internazionali; iv) promuovere la GIC decentrata a livello locale e nazionale; v) potenziare le iniziative attraverso la cooperazione regionale; vi) elaborare criteri di valutazione riguardo all’impatto delle strategie sullo sviluppo agricolo e rurale. 3.   Il centro sostiene iniziative e reti regionali e attuerà sempre più programmi di sviluppo delle capacità in collaborazione con adeguate organizzazioni ACP. A tal fine esso sosterrà le reti d’informazione regionali decentrate che verranno costituite per gradi e in modo efficace. 4.   Le attività intraprese dal CTA sono oggetto di valutazioni periodiche. 5.   Il comitato degli ambasciatori è responsabile della supervisione del centro. Dopo la firma del presente accordo, esso: a) stabilisce gli statuti del centro; b) nomina i membri del consiglio d’amministrazione; c) nomina i dirigenti del centro su una proposta del consiglio di amministrazione; e d) controlla la strategia generale del centro e sorveglia l’operato del consiglio di amministrazione. 6.   Il consiglio di amministrazione, conformemente agli statuti del centro: a) stabilisce il regolamento finanziario, il regolamento relativo al personale e le modalità di funzionamento; b) sorveglia le attività del centro; c) adotta il programma e il bilancio del centro; d) presenta periodicamente all’autorità di supervisione del centro relazioni e valutazioni; e e) svolge qualunque altro compito assegnatogli dagli statuti del centro. 7.   Il bilancio del centro viene finanziato conformemente alle norme stabilite nel presente accordo, relativamente alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.» 3. L’allegato IV, modificato dalla decisione n. 3/2008 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 15 dicembre 2008 (2), è modificato come segue: a) gli sono sostituiti dai seguenti: « Le operazioni finanziate mediante sovvenzioni nell’ambito del presente accordo sono programmate all’inizio del periodo interessato dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione. La programmazione si basa sui principi di titolarità, allineamento, coordinamento e armonizzazione dei donatori, gestione mirata ai risultati in materia di sviluppo e di mutua responsabilità. Nella fattispecie, per programmazione si intende: a) la preparazione e lo sviluppo di documenti di strategia nazionale, regionale o intra-ACP basata sugli obiettivi e sulle strategie di sviluppo a medio termine della stessa area interessata, che tenga conto dei principi di programmazione congiunta e di divisione dei compiti tra donatori, e che sia, per quanto possibile, un processo guidato da un paese o da una regione partner; b) una chiara indicazione da parte della Comunità della dotazione finanziaria indicativa programmabile, di cui la cooperazione nazionale, regionale o intra-ACP può disporre nel periodo interessato dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo, e ogni altra informazione pertinente, compresa un’eventuale riserva per necessità impreviste; c) la preparazione e l’adozione di un programma indicativo per l’attuazione del documento di strategia che tenga conto degli impegni degli altri donatori, in particolare degli Stati membri dell’UE; e d) una revisione del documento di strategia, del programma indicativo e del volume delle risorse ad esso attribuite.
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