Art. 34

Commissione

In vigore dal 14 mag 2010
1.   La Commissione provvede all’esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo, esclusi il Fondo investimenti e gli abbuoni di interessi, secondo le seguenti modalità di gestione principali: a) gestione centralizzata; b) gestione decentrata. 2.   Di norma, la Commissione provvede all’esecuzione finanziaria delle risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo secondo una gestione decentrata. In tal caso, gli Stati ACP si assumono determinate mansioni esecutive in conformità dell’articolo 35. 3.   Per l’esecuzione finanziaria delle risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo, la Commissione delega determinati poteri esecutivi all’interno dei suoi servizi. La Commissione informa di tale delega gli Stati ACP e il comitato di cooperazione ACP-CE per il finanziamento dello sviluppo.»; z) l’articolo 35 è così modificato: i) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   Il governo di ciascuno Stato ACP nomina un ordinatore nazionale che lo rappresenta in tutte le operazioni finanziate con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo gestite dalla Commissione e dalla Banca. L’ordinatore nazionale designa uno o più ordinatori nazionali supplenti, che lo sostituiscono qualora si trovi nell’impossibilità di svolgere questa funzione, e ne informa la Commissione. L’ordinatore nazionale può delegare, ogniqualvolta sussistano le condizioni di capacità istituzionale e di sana gestione finanziaria, le sue competenze per l’attuazione dei programmi e progetti in questione all’entità responsabile presso la sua amministrazione nazionale e informa la Commissione delle deleghe conferite. Nel caso dei programmi e progetti regionali, l’organizzazione o ente competente designa un ordinatore regionale i cui compiti corrispondono, mutatis mutandis, a quelli dell’ordinatore nazionale. Nel caso dei programmi e progetti intra-ACP, il comitato degli ambasciatori ACP designa un ordinatore intra-ACP i cui compiti corrispondono, mutatis mutandis, a quelli dell’ordinatore nazionale. Nel caso in cui l’ordinatore non sia il segretariato ACP, il comitato degli ambasciatori viene informato, conformemente all’accordo di finanziamento, sull’attuazione dei programmi e dei progetti. Qualora sia a conoscenza di problemi di applicazione delle procedure relative alla gestione delle risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo, la Commissione prende, assieme all’ordinatore nazionale, i contatti necessari per ovviare alla situazione e, all’occorrenza, adotta le misure appropriate. L’ordinatore competente assume la responsabilità finanziaria dei soli compiti esecutivi affidatigli. Nell’ambito della gestione decentrata delle risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo, e fatti salvi gli eventuali poteri complementari conferitigli dalla Commissione, l’ordinatore competente:»; ii) al paragrafo 2 le parole «ordinatore nazionale» sono sostituite da «ordinatore»; zbis)  l’ è così modificato: i) al paragrafo 2 le parole «lo Stato o gli Stati ACP interessati» sono sostituite da «lo Stato ACP interessato o l’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente»; ii) al paragrafo 4 le parole «ordinatore nazionale» sono sostituite da «ordinatore competente»; iii) al paragrafo 6 le parole «ordinatore nazionale» sono sostituite da «ordinatore competente»; iv) al paragrafo 7, le parole «Stati ACP» sono sostituite da «Stati ACP o l’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente». 4. L’allegato V e i relativi protocolli sono soppressi. 5. All’allegato VII, l’, paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le parti riconoscono il ruolo del gruppo ACP nel dialogo politico secondo modalità stabilite dal gruppo ACP e comunicate alla Comunità europea e ai suoi Stati membri. Il segretariato ACP e la Commissione europea si scambiano tutte le informazioni necessarie sul processo di dialogo politico condotto prima, durante e dopo le consultazioni intraprese ai sensi degli articoli 96 e 97 del presente accordo.» D.   PROTOCOLLI Il protocollo n. 3 relativo al Sudafrica, modificato dalla decisione n. 4/2007 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 20 dicembre 2007 (6), è modificato come segue: 1. All’, paragrafo 2, le parole «firmato a Pretoria l’11 ottobre 1999» sono sostituite «modificato dall’accordo firmato l’11 settembre 2009». 2. L’articolo 4 è modificato come segue: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Tuttavia, in deroga a questo principio, il Sudafrica è ammesso a partecipare alla cooperazione ACP-CE per il finanziamento dello sviluppo di cui all’ del presente protocollo, sulla base dei principi di reciprocità e proporzionalità, restando inteso che la sua partecipazione sarà finanziata con le risorse di cui al titolo VII dell'ASSC. Nella misura in cui si farà ricorso alle risorse dell’ASSC per consentire al paese di partecipare alle operazioni effettuate nel quadro della cooperazione finanziaria ACP-CE, il Sudafrica potrà partecipare di pieno diritto alle procedure decisionali che disciplinano l’attuazione di tali aiuti.»; b) è aggiunto il seguente paragrafo: «4.   Ai fini del finanziamento degli investimenti di cui all’allegato II, capitolo 1, del presente accordo, i fondi d’investimento e gli intermediari finanziari e non finanziari stabiliti in Sudafrica hanno i necessari requisiti.» 3. All’articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il presente protocollo non impedisce al Sudafrica di negoziare e firmare uno degli accordi di partenariato economico (APE) previsti dalla parte 3, titolo II, del presente accordo qualora ciò sia approvato dalle altre parti a detto APE.» IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo. Настоящото споразумение е открито за подписване в Ouagadougou на 22 юни 2010 г. и след това от 1 юли 2010 г. до 31 октомври 2010 г. в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз в Брюксел. El presente Acuerdo quedará abierto a la firma en Uagadugu el 22 de junio de 2010 y, a continuación, del 1 de julio de 2010 al 31 de octubre de 2010 en la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, en Bruselas. Tato dohoda je otevřena k podpisu dne 22. června v Ouagadougou a poté od 1. července 2010 do 31. října 2010 v generálním sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu. Denne aftale er åben for undertegnelse den 22. juni 2010 i Ouagadougou og derefter fra den 1. juli 2010 til den 31. oktober 2010 i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union i Bruxelles Dieses Abkommen liegt am 22. Juni 2010 in Ouagadougou und danach vom 1. Juli bis 31. Oktober 2010 beim Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union in Brüssel zur Unterzeichnung auf. Käesolev leping on allakirjutamiseks avatud 22. juunil 2010 Ouagadougous ning seejärel 1. juulist 2010 kuni 31. oktoobrini 2010 Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadis Brüsselis. Η παρούσα συμφωνία κατατίθεται προς υπογραφή στο Ουαγκαντούγκου, στις 22 Ιουνίου 2010 και στη συνέχεια, από την 1η Ιουλίου 2010 έως τις 31 Οκτωβρίου 2010, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες. This Agreement shall be open for signature in Ouagadougou on 22 June 2010 and thereafter from 1 July 2010 to 31 October 2010 at the General Secretariat of the Council of the European Union in Brussels. Le présent accord est ouvert à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et ensuite du 1er juillet 2010 au 31 octobre 2010 au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, à Bruxelles. Il presente accordo è aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010 e successivamente a Bruxelles presso il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, dal 1o luglio 2010 al 31 ottobre 2010. Šo nolīgumu dara pieejamu parakstīšanai 2010. gada 22. jūnijā Vagadugu (Ouagadougou) un pēc tam no 2010. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 31. oktobrim Briselē, Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā. Šis susitarimas pateiktas pasirašyti 2010 m. birželio 22 d. Uagadugu, o paskui, 2010 m. liepos 1 d.- 2010 m. spalio 31 d., Europos Sąjungos Tarybos generaliniame sekretoriate Briuselyje. Ez a megállapodás 2010. június 22-én Ouagadougouban, majd 2010. július 1. és 2010. október 31. között Brüsszelben, az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán aláírásra nyitva áll. Dan il-Ftehim huwa miftuħ għall-iffirmar f’Ouagadougou fit-22 ta’ Ġunju 2010 u wara dan mill-1 ta’ Lulju 2010 sal-31 ta’ Ottubru 2010, fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, fi Brussell. Deze overeenkomst staat open voor ondertekening op 22 juni 2010 te Ouagadougou en vervolgens met ingang van 1 juli tot en met 31 oktober 2010 bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie in Brussel. Niniejsza Umowa będzie otwarta do podpisu w Wagadugu w dniu 22 czerwca 2010 r., a następnie od 1 lipca 2010 r. do 31 października 2010 r. w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej w Brukseli. O presente Acordo está aberto para assinatura em Uagadugu, em 22 de Junho de 2010 e, posteriormente, de 1 de Julho a 31 de Outubro de 2010, no Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia, em Bruxelas. Acest acord va fi deschis pentru semnare în Ouagadougou, la 22 iunie 2010, iar ulterior, începând cu 1 iulie 2010 până la 31 octombrie 2010, la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene din Bruxelles. Táto dohoda je otvorená na podpis 22. júna 2010 v Ouagadougou a potom od 1. júla 2010 do 31. októbra 2010 na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie v Bruseli. Ta sporazum bo na voljo za podpis 22. junija 2010 v Ouagadougouju in nato od 1. julija 2010 do 31. oktobra 2010 v generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije v Bruslju. Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Ouagadougoussa 22 päivänä kesäkuuta 2010 ja sen jälkeen 1 päivästä heinäkuuta 201031 päivään lokakuuta 2010 Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä Brysselissä. Detta avtal är öppet för undertecknande i Ouagadougou den 22 juni 2010 och sedan från och med den 1 juli till och med den 31 oktober 2010 vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd i Bryssel. (1)  GU L 168 del 30.6.2009, pag. 48. (2)  GU L 352 del 31.12.2008, pag. 59. (3)  L’articolo 21 è stato soppresso dalla decisione n. 3/2008 del Consiglio dei ministri ACP-CE. (4)  Gli articoli 23 e 25 sono stati soppressi dalla decisione n. 3/2008 del Consiglio dei ministri ACP-CE. (5)  Gli articoli 27, 28 e 29 sono stati soppressi dalla decisione n. 3/2008 del Consiglio dei ministri ACP-CE. (6)  GU L 25 del 30.1.2008, pag. 11. ATTO FINALE I plenipotenziari di: SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, LA PRESIDENTE DELL’IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, IL PRESIDENTE DI MALTA, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D’AUSTRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA, SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in appresso denominati «gli Stati membri», e l’UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «l'Unione» o «l’UE», da una parte, e i plenipotenziari di: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D’ANGOLA, SUA MAESTÀ LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA, IL CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS, IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS, SUA MAESTÀ LA REGINA DI BELIZE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BENIN, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA, IL PRESIDENTE DEL BURKINA FASO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA, IL PRESIDENTE DELL’UNIONE DELLE COMORE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO, IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA CÔTE D’IVOIRE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI, IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH DELLA DOMINICA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA, IL PRESIDENTE DELLO STATO DI ERITREA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DELL’ETIOPIA, IL PRESIDENTE DELLE REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GABONESE, IL PRESIDENTE E IL CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GHANA, SUA MAESTÀ LA REGINA DI GRENADA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA BISSAU, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVA DI GUYANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI, IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI, SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI LESOTHO, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL LIBERIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MADAGASCAR, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI, IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE ISOLE MARSHALL IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MAURIZIO, IL GOVERNO DEGLI STATI FEDERATI DI MICRONESIA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA, IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAURU, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER, IL CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA, IL GOVERNO DI NIUE, IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PALAU, SUA MAESTÀ LA REGINA DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA, SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT CHRISTOPHER E NEVIS, SUA MAESTÀ LA REGINA DI SANTA LUCIA, SUA MAESTÀ LA REGINA DI ST. VINCENT E GRENADINA, IL CAPO DI STATO DELLO STATO INDIPENDENTE DI SAMOA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE, SUA MAESTÀ LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SUDAFRICA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAME, SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI TIMOR EST, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO, SUA MAESTÀ IL RE DI TONGA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DI TUVALU, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL’UGANDA, IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI VANUATU, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA, IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ZIMBABWE, i cui Stati sono qui di seguito denominati «Stati ACP», dall’altra, riuniti a Ouagadougou il ventidue giugno duemiladieci hanno, al momento di firmare il presente accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, adottato le seguenti dichiarazioni accluse al presente atto finale: Dichiarazione I Dichiarazione comune sul sostegno dell’accesso al mercato nel quadro del partenariato ACP-CE Dichiarazione II Dichiarazione congiunta su migrazioni e sviluppo (articolo 13) Dichiarazione III Dichiarazione dell’Unione europea sui cambiamenti istituzionali conseguenti all’entrata in vigore del trattato di Lisbona e hanno inoltre convenuto che le seguenti dichiarazioni esistenti, in conseguenza della soppressione dell’allegato V, sono divenute obsolete: Dichiarazione XXII Dichiarazione comune relativa ai prodotti agricoli di cui all’allegato V, , paragrafo 2, lettera a) Dichiarazione XXIII Dichiarazione comune sull’accesso al mercato nel quadro del partenariato ACP-CE Dichiarazione XXIV Dichiarazione comune sul riso Dichiarazione XXV Dichiarazione comune sul rum Dichiarazione XXVI Dichiarazione comune sulle carni bovine Dichiarazione XXVII Dichiarazione comune sul regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d’oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP contemplati all’, paragrafo 2, dell’allegato V Dichiarazione XXIX Dichiarazione comune sui prodotti oggetto della politica agricola comune Dichiarazione XXX Dichiarazione degli Stati ACP sull’ dell’allegato V Dichiarazione XXXI Dichiarazione della Comunità sull’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), dell’allegato V Dichiarazione XXXII Dichiarazione comune sulla non discriminazione Dichiarazione XXXIII Dichiarazione della Comunità sull’, paragrafo 3, dell’allegato V Dichiarazione XXXIV Dichiarazione comune sull’articolo 12 dell’allegato V Dichiarazione XXXV Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 dell’allegato V Dichiarazione XXXVI Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 dell’allegato V Dichiarazione XXXVII Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 dell’allegato V sull’origine dei prodotti della pesca Dichiarazione XXXVIII Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo n. 1 dell’allegato V sull’estensione delle acque territoriali Dichiarazione XXXIX Dichiarazione degli Stati ACP relativa al protocollo n. 1 dell’allegato V sull’origine dei prodotti della pesca Dichiarazione XL Dichiarazione comune sull’applicazione della regola della tolleranza in valore nel settore del tonno Dichiarazione XLI Dichiarazione comune sull’articolo 6, paragrafo 11 del protocollo 1 dell’allegato V Dichiarazione XLII Dichiarazione comune sulle norme d’origine: cumulo con il Sudafrica Dichiarazione XLIII Dichiarazione comune sull’allegato 2 del protocollo 1 dell’allegato V IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
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