Art. 30

Sviluppo di capacità a sostegno della cooperazione e dell’integrazione regionali ACP

In vigore dal 14 mag 2010
Ai fini dell’efficacia e dell’efficienza delle politiche regionali, la cooperazione sviluppa e rafforza le capacità: a) delle istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale create dagli Stati ACP e di quelle a cui partecipano Stati ACP che promuovono la cooperazione e l’integrazione regionali; b) dei governi e parlamenti nazionali in materia d’integrazione regionale; e c) degli attori non statali, compreso il settore privato.» 23. È inserito il seguente articolo: «Articolo 31 bis HIV/AIDS La cooperazione sostiene gli sforzi degli Stati ACP di sviluppare e rafforzare in tutti i settori politiche e programmi volti a rispondere alla pandemia di HIV/AIDS e ad evitare che questa ostacoli lo sviluppo. La cooperazione sostiene gli Stati ACP nel loro percorso verso e a favore di un accesso universale alla prevenzione, cura, assistenza e sostegno per quanto riguarda l’HIV/AIDS e, in particolare, mira a: a) sostenere lo sviluppo e l’attuazione di strategie e piani globali e multisettoriali in materia di HIV/AIDS, come priorità nei piani di sviluppo nazionali e regionali; b) coinvolgere nelle risposte nazionali all’HIV/AIDS tutti i competenti settori dello sviluppo e garantire un’ampia mobilitazione delle parti interessate a tutti i livelli; c) rafforzare i sistemi sanitari nazionali e combattere le carenze di risorse umane nel settore della sanità quale base per garantire l’effettiva integrazione della prevenzione, cura, assistenza e servizi sanitari per i casi di HIV/AIDS, nonché un accesso universale ad essi; d) contrastare le disuguaglianze di genere e le violenze e gli abusi basati sul genere, quali fattori di diffusione della pandemia HIV/AIDS, e intensificare gli sforzi per salvaguardare i diritti delle donne e delle bambine, sviluppare in materia di HIV/AIDS efficaci programmi e servizi di sensibilizzazione sulle problematiche di genere destinati a donne e bambine, compresi programmi e servizi riguardanti la salute sessuale e riproduttiva e i diritti ad essa connessi, e sostenere il pieno coinvolgimento delle donne nella pianificazione e nelle decisioni relative alle strategie e ai programmi in materia di HIV/AIDS; e) sviluppare quadri di sostegno giuridici e politici ed eliminare leggi, politiche e pratiche punitive come anche condanne e discriminazioni che minano i diritti umani, acuiscono la vulnerabilità all’HIV/AIDS e ostacolano un accesso efficace a prevenzione, cura, assistenza e sostegno per quanto riguarda l’HIV/AIDS, compreso ai medicinali, ai prodotti e ai servizi per le persone affette da HIV/AIDS e per le popolazioni più a rischio; f) promuovere l’accesso alla prevenzione globale dell’HIV/AIDS basata su prove, che si concentra sui fattori locali di trasmissione dell’epidemia e sulle necessità specifiche delle donne, dei giovani e della popolazione più a rischio; e g) garantire l’accesso universale e affidabile a medicinali sicuri, di buona qualità e dai costi abbordabili e ai prodotti sanitari, compresi quelli relativi alla salute sessuale e riproduttiva.» 24. È inserito il seguente articolo: «Articolo 32 bis Cambiamento climatico Le parti riconoscono che il cambiamento climatico è una sfida ambientale seria e globale nonché una minaccia per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio, che richiede un sostegno finanziario adeguato, prevedibile e tempestivo. Per queste ragioni e conformemente a quanto previsto all’articolo 32, in particolare al paragrafo 2, lettera a), la cooperazione: a) riconosce la vulnerabilità degli Stati ACP, in particolare dei piccoli Stati ACP insulari e degli Stati ACP a bassa altitudine, a fenomeni legati al clima, quali l’erosione costiera, i cicloni, le inondazioni e gli esodi ambientali e, in particolare, la vulnerabilità degli Stati ACP meno sviluppati e senza sbocco sul mare a fenomeni sempre più frequenti di inondazione, siccità, deforestazione e desertificazione; b) rafforza e sostiene politiche e programmi di mitigazione e adattamento rispetto alle conseguenze del cambiamento climatico e alle minacce che esso pone, anche attraverso lo sviluppo delle istituzioni e il potenziamento delle loro capacità; c) potenzia la capacità degli Stati ACP nello sviluppo del mercato globale del carbonio e nella partecipazione ad esso; e d) si concentra sulle seguenti attività: i) integrazione del cambiamento climatico nelle strategie di sviluppo e nell’impegno nella lotta alla povertà; ii) innalzamento del profilo politico del cambiamento climatico nella cooperazione allo sviluppo, anche mediante un adeguato dialogo politico; iii) assistenza agli Stati ACP nell’adattamento al cambiamento climatico dei settori interessati, quali l’agricoltura, la gestione dell’acqua e l’infrastruttura, anche mediante il trasferimento e l’adozione di tecnologie pertinenti e non nocive per l’ambiente; iv) promozione della riduzione del rischio catastrofi, tenendo conto del fatto che una percentuale sempre maggiore di catastrofi è collegata al cambiamento climatico; v) fornitura di sostegno finanziario e tecnico alle azioni di mitigazione condotte dagli Stati ACP, in linea con i loro obiettivi di riduzione della povertà e di sviluppo sostenibile, anche mediante la riduzione delle emissioni sprigionate dalla deforestazione e dal degrado boschivo e la riduzione delle emissioni nel settore agricolo; vi) miglioramento delle informazioni e delle previsioni meteorologiche e climatiche e dei sistemi di allarme rapido; e vii) promozione delle fonti energetiche rinnovabili e delle tecnologie a basse emissioni di carbonio che potenziano lo sviluppo sostenibile.» 25. All’articolo 33, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) il miglioramento e il rafforzamento della gestione fiscale e delle finanze pubbliche finalizzato allo sviluppo di attività economiche nei paesi ACP e all’incremento del gettito fiscale di questi paesi, nel pieno rispetto della sovranità degli Stati ACP in questo settore. Le azioni possibili sono: i) potenziare le capacità di gestione del gettito fiscale interno, anche creando sistemi fiscali efficaci, efficienti e sostenibili; ii) promuovere la partecipazione a strutture e processi di cooperazione fiscale internazionale al fine di facilitare l’ulteriore sviluppo di un’effettiva conformità con le norme internazionali; iii) sostenere l’applicazione delle migliori pratiche internazionali in materia fiscale, compresi i principi di trasparenza e dello scambio di informazioni, in quei paesi ACP che si sono impegnati a farlo;». 26. All’, i paragrafi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti: «2.   L’obiettivo ultimo della cooperazione economica e commerciale è di consentire agli Stati ACP di partecipare pienamente agli scambi internazionali. In questa prospettiva è particolarmente importante che gli Stati ACP prendano parte attiva ai negoziati commerciali multilaterali. In considerazione del loro attuale livello di sviluppo, la cooperazione economica e commerciale è diretta a consentire a questi Stati di affrontare le sfide della globalizzazione e di adattarsi progressivamente alle nuove condizioni del commercio internazionale, agevolando in tal modo la loro transizione verso un’economia mondiale liberalizzata. In questo ambito, è indispensabile prestare attenzione alla vulnerabilità di molti paesi ACP causata dalla loro dipendenza dai prodotti di base o da pochi prodotti chiave, compresi i prodotti agro-industriali a valore aggiunto, e il rischio di erosione delle preferenze. 3.   A tal fine, la cooperazione economica e commerciale si propone d’incrementare, attraverso strategie di sviluppo nazionali e regionali definite al titolo I, le capacità di produzione, fornitura e scambio dei paesi ACP nonché la loro capacità di attrarre gli investimenti. Essa intende inoltre stimolare una nuova dinamica commerciale tra le parti, consolidare le politiche commerciali e d’investimento dei paesi ACP, ridurre la loro dipendenza dai prodotti di base, promuovere economie più diversificate e migliorare la capacità di questi paesi di gestire tutte le questioni relative agli scambi. 4.   La cooperazione economica e commerciale è attuata nel pieno rispetto delle disposizioni dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), compreso per quanto riguarda il trattamento speciale e differenziato, tenendo conto dei reciproci interessi delle parti e dei loro rispettivi livelli di sviluppo. Essa affronta anche le conseguenze dell’erosione delle preferenze, nel pieno rispetto degli impegni multilaterali.» 27. All’articolo 35, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   La cooperazione economica e commerciale si basa anzitutto su un partenariato strategico autentico e rafforzato e, oltre a ciò, su un’impostazione globale che si avvale dei punti forti e dei risultati delle precedenti convenzioni ACP-CE. 2.   La cooperazione economica e commerciale si fonda sulle iniziative d’integrazione regionale degli Stati ACP. La cooperazione a sostegno della cooperazione e dell’integrazione regionali, definita al titolo I, e la cooperazione commerciale si rafforzano a vicenda. La cooperazione economica e commerciale mira a rispondere, in particolare, ai vincoli che limitano l’offerta e la domanda, ricorrendo segnatamente a misure in materia di interconnettività dell'infrastruttura, di diversificazione economica e di sviluppo commerciale quali mezzi per potenziare la competitività degli Stati ACP. Perciò, alle corrispondenti misure viene attribuita un’importanza adeguata nelle strategie di sviluppo degli Stati e delle regioni ACP cui la Comunità fornisce sostegno, in particolare mediante aiuti al commercio.» 28. Gli articoli 36 e 37 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 36 Modalità 1.   Alla luce degli obiettivi e dei principi che precedono, le parti convengono di adottare tutte le misure necessarie per garantire la conclusione di nuovi accordi commerciali compatibili con le disposizioni dell’OMC, che eliminano progressivamente gli ostacoli che intralciano i loro scambi e approfondiscono la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio. 2.   Gli accordi di partenariato economico sono strumenti di sviluppo che mirano a promuovere una corretta e graduale integrazione degli Stati ACP nell’economia mondiale, in particolare utilizzando al massimo il potenziale dell’integrazione regionale e degli scambi Sud-Sud. 3.   Le parti convengono sull’opportunità che i nuovi dispositivi commerciali siano introdotti gradualmente.
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