Art. 3
In vigore dal 14 mag 2010
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 14 maggio 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
D. LÓPEZ GARRIDO
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27.
ACCORDO
che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA PRESIDENTE DELL’IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
IL PRESIDENTE DI MALTA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in appresso denominati «gli Stati membri»,
e
L’UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «l'Unione» o «l’UE»,
da una parte, e
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D’ANGOLA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA,
IL CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS,
IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI BELIZE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BENIN,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BOTSWANA,
IL PRESIDENTE DEL BURKINA FASO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BURUNDI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA,
IL PRESIDENTE DELL’UNIONE DELLE COMORE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO,
IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D’AVORIO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI,
IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH DI DOMINICA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA,
IL PRESIDENTE DELLO STATO DI ERITREA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GABONESE,
IL PRESIDENTE E IL CAPO DELLO STATO DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GHANA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI GRENADA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA-BISSAU,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI,
IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI,
SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI LESOTHO,
LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE ISOLE MARSHALL,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MAURITIUS,
IL GOVERNO DEGLI STATI FEDERATI DI MICRONESIA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAURU,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER,
IL CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA,
IL GOVERNO DI NIUE,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PALAU,
SUA MAESTÀ LA REGINA DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT CHRISTOPHER E NEVIS,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT LUCIA,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT VINCENT E GRENADINE,
IL CAPO DI STATO DELLO STATO INDIPENDENTE DI SAMOA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SIERRA LEONE,
SUA MAESTÀ LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SUDAFRICANA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SURINAME,
SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DELLO SWAZILAND,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI TIMOR EST,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO,
SUA MAESTÀ IL RE DI TONGA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO,
SUA MAESTÀ LA REGINA DI TUVALU,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL’UGANDA,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI VANUATU,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE,
i cui Stati sono qui di seguito denominati «Stati ACP»,
dall’altra,
VISTO il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, da un lato, e l’accordo di Georgetown, che istituisce il gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), dall’altro;
VISTO l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (in appresso denominato «l’accordo di Cotonou»);
CONSIDERANDO che l’articolo 95, paragrafo 1, dell’accordo di Cotonou stabilisce che la durata dell’accordo è di 20 anni a decorrere dal 1o marzo 2000;
CONSIDERANDO che l’accordo che ha modificato per la prima volta l’accordo di Cotonou è stata firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2008,
HANNO DECISO di firmare il presente accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di Cotonou e, a tal fine, hanno designato come loro plenipotenziari:
PER SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,
PER SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
PER LA PRESIDENTE DELL’IRLANDA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
PER SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
PER LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
PER SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
PER IL PRESIDENTE DI MALTA,
PER SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,
PER IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
PER IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,
PER LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
PER IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,
PER SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
PER L’UNIONE EUROPEA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D’ANGOLA,
PER SUA MAESTÀ LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA,
PER IL CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS,
PER IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS,
PER SUA MAESTÀ LA REGINA DI BELIZE,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BENIN,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BOTSWANA,
PER IL PRESIDENTE DEL BURKINA FASO,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BURUNDI,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA,
PER IL PRESIDENTE DELL’UNIONE DELLE COMORE,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO,
PER IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D’AVORIO,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI,
PER IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH DI DOMINICA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA,
PER IL PRESIDENTE DELLO STATO DI ERITREA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GABONESE,
PER IL PRESIDENTE E IL CAPO DELLO STATO DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GHANA,
PER SUA MAESTÀ LA REGINA DI GRENADA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA-BISSAU,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI,
PER IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI,
PER SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI LESOTHO,
PER LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LIBERIA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI,
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE ISOLE MARSHALL,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MAURITIUS,
PER IL GOVERNO DEGLI STATI FEDERATI DI MICRONESIA
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA,
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAURU,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA,
PER IL GOVERNO DI NIUE,
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PALAU,
PER SUA MAESTÀ LA REGINA DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA,
PER SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT CHRISTOPHER E NEVIS,
PER SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT LUCIA,
PER SUA MAESTÀ LA REGINA DI SAINT VINCENT E GRENADINE,
PER IL CAPO DI STATO DELLO STATO INDIPENDENTE DI SAMOA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SIERRA LEONE,
PER SUA MAESTÀ LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SUDAFRICANA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SURINAME,
PER SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DELLO SWAZILAND,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI TIMOR EST,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO,
PER SUA MAESTÀ IL RE DI TONGA,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO,
PER SUA MAESTÀ LA REGINA DI TUVALU,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL’UGANDA,
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI VANUATU,
PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA,
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE,
I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo unico
Secondo la procedura di cui al suo articolo 95, l’accordo di Cotonou è così modificato:
A. PREAMBOLO
1.
L’undicesimo considerando, che inizia con «RICHIAMANDOSI alle dichiarazioni di Libreville e di Santo Domingo (…)», è sostituito dal seguente:
«RICHIAMANDOSI alle dichiarazioni dei successivi vertici dei capi di Stato e di governo degli Stati ACP;».
2.
Il dodicesimo considerando, che inizia con «CONSIDERANDO che gli obiettivi di sviluppo del millennio …», è sostituito dal seguente:
«CONSIDERANDO che gli obiettivi di sviluppo del millennio enunciati nella dichiarazione del millennio adottata nel 2000 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare l’eradicazione della povertà estrema e della fame, e gli obiettivi e i principi di sviluppo concordati nelle conferenze delle Nazioni Unite forniscono una prospettiva chiara e devono costituire un fondamento della cooperazione ACP-UE nel quadro del presente accordo; riconoscendo che gli Stati dell’UE e gli Stati ACP devono unire i propri sforzi per accelerare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio;».
3.
Dopo il dodicesimo considerando, che inizia con «CONSIDERANDO che gli obiettivi di sviluppo del millennio …», è inserito il considerando seguente:
«SOTTOSCRIVENDO al programma sull’efficacia degli aiuti avviato a Roma, proseguito a Parigi e ulteriormente sviluppato nel programma d’azione di Accra (Accra Agenda for Action);».
4.
Il tredicesimo considerando, che inizia con «RISERVANDO particolare attenzione ai solenni impegni …» è sostituito dal seguente:
«RISERVANDO particolare attenzione ai solenni impegni assunti e agli obiettivi concordati nelle principali conferenze dell’ONU e in altre conferenze internazionali e riconoscendo la necessità di proseguire gli sforzi per raggiungere gli obiettivi e realizzare i programmi d’azione elaborati in tali ambiti;».
5.
Dopo il tredicesimo considerando, che inizia con «RISERVANDO particolare attenzione ai solenni impegni …», è inserito il considerando seguente:
«CONSAPEVOLI della grave sfida ambientale rappresentata dal cambiamento climatico e profondamente preoccupati per il fatto che le popolazioni più vulnerabili vivono in paesi in via di sviluppo, in particolare negli Stati ACP meno avanzati e nei piccoli Stati ACP insulari, dove i fenomeni legati al clima, come l’innalzamento del livello del mare, l’erosione costiera, le inondazioni, la siccità e la desertificazione, mettono a repentaglio il sostentamento e lo sviluppo sostenibile;».
B. TESTO DEGLI ARTICOLI DELL’ACCORDO DI COTONOU
1.
L’ è così modificato:
a)
il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Questi obiettivi e gli impegni internazionali delle parti, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio, ispirano tutte le strategie di sviluppo e sono perseguiti con un approccio integrato che tiene conto ad un tempo degli aspetti politici, economici, sociali, culturali e ambientali dello sviluppo. Il partenariato fornisce un quadro coerente di sostegno alle strategie di sviluppo adottate da ciascuno Stato ACP.»;
b)
il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Fanno parte di questo quadro una crescita economica sostenuta, lo sviluppo del settore privato, la creazione di posti di lavoro e un migliore accesso alle risorse produttive. Sono promossi il rispetto dei diritti dell’individuo e il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, lo sviluppo sociale e i presupposti di un’equa distribuzione dei risultati della crescita. Sono incoraggiati e sostenuti i processi d’integrazione regionali e subregionali che favoriscono l’inserimento dei paesi ACP nell’economia mondiale per quanto riguarda gli scambi e gli investimenti privati. Costituiscono parte integrante di questo approccio il potenziamento delle capacità degli attori dello sviluppo e il miglioramento del quadro istituzionale necessario alla coesione sociale, al funzionamento di una società democratica e di un’economia di mercato, nonché alla costituzione di una società civile attiva e organizzata. In tutti i campi, politico, economico e sociale, si tiene conto sistematicamente della situazione delle donne e delle questioni di genere. Sono applicati e integrati ad ogni livello del partenariato i principi della gestione sostenibile delle risorse naturali e dell'ambiente, compreso il cambiamento climatico.»
2.
L’ è sostituito dal seguente:
«
Principi fondamentali
La cooperazione ACP-CE, basata su un regime di diritto e sull’esistenza di istituzioni congiunte, si conforma al programma sull’efficacia degli aiuti concordato a livello internazionale in materia di titolarità, allineamento, armonizzazione, gestione degli aiuti mirata ai risultati e mutua responsabilità ed è esercitata in base ai seguenti principi fondamentali:
—
parità dei partner e titolarità delle strategie di sviluppo: ai fini del conseguimento degli obiettivi del partenariato, gli Stati ACP determinano sovranamente le strategie di sviluppo delle loro economie e società, tenendo debitamente conto degli elementi essenziali e dell’elemento fondamentale di cui all’; il partenariato incoraggia l’assunzione da parte dei paesi e delle popolazioni interessati della titolarità delle strategie di sviluppo; i partner allo sviluppo dell’UE allineano i loro programmi a queste strategie,
—
partecipazione: a prescindere dal governo centrale, che costituisce il partner principale, il partenariato è aperto ai parlamenti ACP, agli enti locali degli Stati ACP e ad altri attori di vario tipo, al fine d’incoraggiare l’inserimento di tutti i settori della società, compreso il settore privato e le organizzazioni della società civile, nella vita politica, economica e sociale,
—
ruolo centrale del dialogo ed esecuzione degli obblighi reciproci e della mutua responsabilità: gli obblighi assunti dalle parti nel quadro del dialogo sono al centro del partenariato e delle relazioni di cooperazione; le parti collaborano strettamente per definire e attuare il necessario processo di allineamento e armonizzazione dei donatori, con l’intento di garantire un ruolo centrale degli Stati ACP in questo processo,
—
differenziazione e regionalizzazione: le modalità e le priorità della cooperazione variano a seconda del livello di sviluppo di ciascun partner, delle sue esigenze, dei suoi risultati e della sua strategia di sviluppo a lungo termine; un trattamento speciale è accordato ai paesi meno avanzati e si tiene conto della vulnerabilità dei paesi senza sbocco sul mare e insulari. Un’attenzione particolare è rivolta all’integrazione regionale, anche a livello continentale.»
3.
L’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Impostazione generale
Gli Stati ACP determinano sovranamente i principi, le strategie e i modelli di sviluppo delle loro economie e delle loro società. Essi definiscono con la Comunità i programmi di cooperazione previsti in conformità del presente accordo. Le parti riconoscono tuttavia il ruolo complementare e il potenziale in termini di contributi degli attori non statali, dei parlamenti nazionali ACP e degli enti locali decentrati al processo di sviluppo, in particolare a livello nazionale e regionale. In questa ottica, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente accordo, gli attori non statali, i parlamenti nazionali ACP e gli enti locali decentrati sono, ove opportuno:
—
informati e consultati sulle politiche e sulle strategie di cooperazione nonché sulle priorità di cooperazione, soprattutto nei settori che li interessano o li riguardano direttamente, e sul dialogo politico,
—
sostenuti nello sviluppo delle loro capacità in settori critici, al fine di rafforzarne le competenze, in particolare in materia di organizzazione e rappresentazione, e per potenziare i meccanismi di consultazione, compresi i canali di comunicazione e dialogo, e promuovere alleanze strategiche.
Gli attori non statali e gli enti locali decentrati sono, ove opportuno:
—
dotati di risorse finanziarie alle condizioni stabilite nel presente accordo, al fine di sostenere i processi di sviluppo a livello locale,
—
coinvolti nell’attuazione dei progetti e dei programmi di cooperazione nei settori che li interessano o nei quali detengono un vantaggio comparativo.»
4.
L’articolo 6 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli attori della cooperazione comprendono:
a)
lo Stato (a livello locale, regionale e nazionale), compresi i parlamenti nazionali ACP;
b)
le organizzazioni regionali ACP e l’Unione africana. Ai fini del presente accordo, la nozione di organizzazioni o di livelli regionali include anche le organizzazioni o i livelli subregionali;
c)
gli attori non statali:
—
il settore privato,
—
i partner economici e sociali, comprese le organizzazioni sindacali,
—
la società civile in tutte le sue forme, a seconda delle particolarità nazionali.»;
b)
la modifica indicata in questa lettera non riguarda la versione italiana.
5.
L’ è sostituito dal seguente:
«
Dialogo politico
1. Le parti procedono regolarmente ad un dialogo politico approfondito, equilibrato e globale, che porta all’assunzione di impegni da entrambe le parti.
2. Obiettivo del dialogo è di scambiare informazioni, favorire la comprensione reciproca e agevolare la definizione delle priorità e dei principi comuni, riconoscendo in particolare i legami esistenti tra i vari aspetti delle relazioni tra le parti e i diversi settori di cooperazione indicati nel presente accordo. Il dialogo deve agevolare le consultazioni e rafforzare la cooperazione tra le parti nell’ambito di organismi internazionali e deve promuovere e sostenere un sistema di multilateralismo efficace. Il dialogo si prefigge anche di prevenire l’emergere di situazioni nelle quali una parte possa ritenere necessario ricorrere alle procedure di consultazione di cui agli articoli 96 e 97.
3. Il dialogo riguarda tutti gli scopi e gli obiettivi sanciti nel presente accordo nonché tutte le questioni d’interesse comune, generale o regionale, compresi i temi relativi all’integrazione regionale e continentale. Attraverso il dialogo le parti contribuiscono alla pace, alla sicurezza e alla stabilità e promuovono un contesto politico stabile e democratico. Il dialogo abbraccia le strategie di cooperazione, compreso il programma sull’efficacia degli aiuti, e le politiche globali e settoriali, comprese le questioni ambientali, le questioni relative al cambiamento climatico, le questioni di genere, le questioni relative alle migrazioni e quelle relative al patrimonio culturale. Esso affronta anche le politiche globali e settoriali di entrambe le parti che possono incidere sul conseguimento degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo.
4. Il dialogo si concentrerà, tra l’altro, su precise questioni politiche d’interesse reciproco o d’importanza generale per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, quali il commercio di armi, spese militari eccessive, il traffico di stupefacenti, la criminalità organizzata, il lavoro minorile o qualunque tipo di discriminazione, sia essa basata su razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o su altra condizione. Il dialogo include inoltre una valutazione periodica degli sviluppi relativi al rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto e al buon governo.
5. Le politiche generali intese a promuovere la pace e a prevenire, gestire e risolvere i conflitti violenti svolgono una funzione importante all’interno del dialogo, come pure la necessità di tenere conto degli obiettivi della pace e della stabilità democratica nella definizione dei campi di cooperazione prioritari. Il dialogo in questo contesto deve coinvolgere a pieno titolo le pertinenti organizzazioni regionali ACP e, ove opportuno, l’Unione africana.
6. Il dialogo è condotto in modo flessibile. Esso può essere formale o informale a seconda delle necessità, svolgersi all’interno o all’esterno del quadro istituzionale, compresi il gruppo ACP e l’Assemblea parlamentare paritetica, nella veste appropriata e al livello adeguato, compreso il livello nazionale, regionale, continentale o di tutti i livelli ACP.
7. Sono associati al dialogo le organizzazioni regionali e i rappresentanti delle organizzazioni della società civile, nonché, ove opportuno, i parlamenti nazionali ACP.
8. Se del caso, per prevenire l’emergere di situazioni nelle quali una parte possa ritenere necessario ricorrere alla procedura di consultazione di cui all’articolo 96, il dialogo sugli elementi essenziali deve essere sistematico e istituzionalizzato secondo le modalità di cui all’allegato VII.»
6.
L’ è così modificato:
a)
al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il buon governo, sul quale si fonda il partenariato ACP-UE, ispira le politiche nazionali e internazionali delle parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo. Le parti convengono che i gravi casi di corruzione, attiva e passiva, di cui all’articolo 97, costituiscono una violazione di tale elemento.»;
b)
al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:
«I principi che sono alla base degli elementi essenziali e dell’elemento fondamentale descritti nel presente articolo si applicano allo stesso modo agli Stati ACP, da una parte, e all’Unione europea e ai suoi Stati membri, dall'altra.»
7.
L’articolo 10 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:
«—
maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali ACP, degli enti locali decentrati, ove opportuno, e di una società civile attiva e organizzata nonché del settore privato.»;
b)
al paragrafo 2, le parole «economia di mercato» sono sostituite da «economia di mercato sociale».
8.
L’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Politiche di pacificazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti e risposta alle situazioni di fragilità
1. Le parti riconoscono che senza sviluppo e riduzione della povertà non possono esservi pace e sicurezza sostenibili, e senza pace e sicurezza non può esservi sviluppo sostenibile. Le parti perseguono una politica attiva, globale e integrata di pacificazione, di prevenzione e risoluzione dei conflitti e di sicurezza umana e trattano le situazioni di fragilità nel quadro del partenariato. Questa politica è basata sul principio della titolarità e si concentra in particolare sullo sviluppo di capacità nazionali, regionali e continentali e sulla prevenzione tempestiva di conflitti violenti mediante un intervento mirato sulle loro cause profonde, compresa la povertà, e con un’adeguata combinazione di tutti gli strumenti disponibili.
Le parti riconoscono che occorre reagire alle minacce, nuove o in espansione, che gravano sulla sicurezza quali la criminalità organizzata, la pirateria e la tratta di esseri umani e il traffico di droga e armi. Occorre anche tenere conto dell’incidenza delle sfide globali, come le turbolenze che hanno colpito i mercati finanziari internazionali, il cambiamento climatico e le pandemie.
Le parti sottolineano l’importante ruolo delle organizzazioni regionali nella pacificazione e nella prevenzione e risoluzione dei conflitti nonché nella risposta sul territorio africano alle minacce, nuove o in espansione, che gravano sulla sicurezza; in questo un ruolo chiave spetta all’Unione africana.
2. L’interdipendenza tra sicurezza e sviluppo è motivo di ispirazione per le attività di pacificazione e di prevenzione e risoluzione di conflitti che, combinando un approccio a breve termine con uno a più lungo termine, comprendono la gestione delle crisi, ma vanno anche oltre. Le attività intese a far fronte alle minacce, nuove o in espansione, che gravano sulla sicurezza comprendono, tra l’altro, un sostegno alle attività di contrasto e prevenzione in cui rientrano la cooperazione nel controllo delle frontiere, il potenziamento della sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale e il miglioramento della sicurezza nel trasporto aereo, marittimo e stradale.
Le attività di pacificazione e prevenzione e risoluzione di conflitti mirano in particolare ad incentivare un’equa distribuzione delle opportunità politiche, economiche, sociali e culturali tra tutti i segmenti della società, il rafforzamento della legittimità democratica e dell’efficienza dei sistemi di governo, la creazione di efficaci meccanismi di conciliazione pacifica degli interessi di gruppo, il coinvolgimento attivo delle donne, il superamento delle divisioni tra segmenti diversi della società e la promozione di una società civile attiva e organizzata. A tale riguardo, un’attenzione particolare è dedicata allo sviluppo di sistemi di allarme rapido e di meccanismi di pacificazione, che possono contribuire alla prevenzione dei conflitti.
3. Fanno parte, tra l’altro, delle attività da sostenere le iniziative di mediazione, negoziato e riconciliazione, la gestione razionale a livello regionale delle risorse naturali comuni rare, la smobilitazione e il reinserimento sociale degli ex combattenti, la gestione del problema dei soldati bambini nonché della violenza nei confronti di donne e bambini. Sono adottate iniziative appropriate intese a limitare ad un livello responsabile le spese militari e il commercio di armi, anche mediante aiuti alla promozione e all’applicazione di norme e codici di condotta comuni, e a combattere le attività che alimentano i conflitti.
3 bis. Un accento particolare è posto sulla lotta contro le mine antipersona e i residuati bellici esplosivi nonché contro la fabbricazione, il trasferimento, la circolazione e l’accumulo illegali di armi di piccolo calibro e di armi leggere e delle relative munizioni, così come contro i depositi e le riserve di tali armi non adeguatamente messi in sicurezza e scarsamente gestiti e la loro diffusione incontrollata.
Le parti concordano di coordinare, osservare ed attuare pienamente i rispettivi obblighi derivanti dalle convenzioni e dagli strumenti internazionali e, a tal fine, esse si impegnano a cooperare al livello nazionale, regionale e continentale.
3 ter. Le parti si impegnano inoltre a collaborare per prevenire le attività mercenarie conformemente agli obblighi assunti a norma di tutte le convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti e alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
4. Per trattare le situazioni di fragilità in modo strategico ed efficace, le parti si scambiano informazioni e agevolano le risposte preventive che coniugano in modo coerente strumenti appartenenti ai settori della diplomazia, della sicurezza e della cooperazione allo sviluppo. Le parti concordano sul modo migliore per rafforzare le capacità degli Stati di adempiere le loro funzioni fondamentali e stimolare la volontà politica di riforma, nel rispetto del principio della titolarità. In situazioni di fragilità, il dialogo politico riveste particolare importanza e deve essere ulteriormente sviluppato e rafforzato.
5. In situazioni di conflitti violenti le parti prendono tutte le iniziative atte a prevenire un’intensificazione della violenza, a limitarne l’espansione territoriale e a favorire la composizione pacifica delle controversie. Un impegno particolare è posto nel garantire che le risorse finanziarie destinate alla cooperazione siano utilizzate in conformità dei principi e degli obiettivi del partenariato e nel prevenire la deviazione dei fondi verso fini bellici.
6. In situazioni postbelliche le parti prendono tutte le iniziative atte a stabilizzare la situazione durante la transizione al fine di agevolare il ritorno ad una situazione di non violenza, di stabilità e di democrazia. Le parti assicurano i necessari collegamenti tra le misure di emergenza, la ricostruzione e la cooperazione allo sviluppo.
7. Al fine di promuovere la pace e la giustizia nel mondo, le parti ribadiscono la loro ferma intenzione di:
—
condividere l’esperienza acquisita in materia di adozione degli adeguamenti legislativi necessari per la ratifica e l’applicazione dello statuto di Roma della Corte penale internazionale, e
—
combattere la criminalità internazionale in conformità del diritto internazionale, tenendo nella debita considerazione lo statuto di Roma.
Le parti adottano le misure necessarie per la ratifica e l’applicazione dello statuto di Roma e degli strumenti connessi.»
9.
L’articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
Coerenza delle politiche comunitarie e loro incidenza sull’attuazione del presente accordo
Le parti si sono impegnate ad analizzare la coerenza delle politiche per lo sviluppo in modo mirato, strategico e basato sul partenariato, ad esempio intensificando il dialogo sulle questioni inerenti alla coerenza delle politiche per lo sviluppo. L’Unione riconosce che le politiche dell’Unione diverse dalla politica per lo sviluppo possono sostenere le priorità di sviluppo degli Stati ACP in linea con gli obiettivi del presente accordo. Su tale base, l’Unione migliorerà la coerenza di tali politiche al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo.
Fatto salvo il disposto dell’articolo 96, quando la Comunità, nell’esercizio delle proprie competenze, prevede di prendere una misura che potrebbe incidere, relativamente agli obiettivi del presente accordo, sugli interessi degli Stati ACP, informa il gruppo ACP delle proprie intenzioni in tempo utile. A tal fine, la Commissione informa periodicamente il segretariato del gruppo ACP delle proposte previste e comunica immediatamente le proposte di misure di questo tipo. All’occorrenza può anche essere introdotta una richiesta di informazioni su iniziativa degli Stati ACP.
Su richiesta di questi ultimi si procede tempestivamente a consultazioni in modo che prima della decisione definitiva si possa tener conto delle loro preoccupazioni per quanto riguarda l’impatto di tali misure.
Dopo le suddette consultazioni gli Stati ACP e il gruppo ACP possono inoltre far conoscere tempestivamente le loro preoccupazioni per iscritto alla Comunità e proporre modifiche che vadano incontro a tali preoccupazioni.
Se la Comunità non può accogliere le richieste degli Stati ACP, li informa quanto prima della sua decisione, indicandone i motivi.
Il gruppo ACP riceve inoltre informazioni adeguate sull’entrata in vigore di dette decisioni, possibilmente in anticipo.»
10.
L’ è sostituito dal seguente:
«
Le istituzioni congiunte
1. Le istituzioni del presente accordo sono il Consiglio dei ministri, il comitato degli ambasciatori e l’Assemblea parlamentare paritetica.
2. Le istituzioni congiunte e le istituzioni create nel quadro degli accordi di partenariato economico, fatte salve le pertinenti norme degli accordi di partenariato economico esistenti o futuri, si adoperano per garantire il coordinamento, la coerenza e la complementarità nonché un efficace reciproco scambio di informazioni.»
11.
È inserito il seguente articolo:
«Articolo 14 bis
Riunioni di capi di Stato o di governo
Le parti si riuniscono di comune accordo a livello di capi di Stato o di governo, nella formazione opportuna.»
12.
L’articolo 15 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il Consiglio dei ministri si riunisce di norma una volta l’anno su iniziativa del suo Presidente e ogniqualvolta sembri necessario in una forma e una composizione geografica adeguate alle questioni all'esame. Tali riunioni costituiscono consultazioni ad alto livello su questioni di interesse specifico per le parti, a completamento dei lavori del comitato ministeriale misto per il commercio di cui all’articolo 38 e del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo di cui all’articolo 83, i cui risultati servono da base di discussione per le riunioni ordinarie annuali del Consiglio dei ministri.»;
b)
al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il Consiglio può prendere decisioni vincolanti per le parti, formulare risoluzioni, raccomandazioni e pareri durante le riunioni ordinarie annuali o mediante procedura scritta. Con scadenza annuale il Consiglio riferisce all’Assemblea parlamentare paritetica circa l’attuazione del presente accordo. Esso esamina e tiene conto delle risoluzioni e delle raccomandazioni dell’Assemblea parlamentare paritetica.»
13.
L’articolo 17 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
il terzo e il quarto trattino sono sostituiti dai seguenti:
«—
discutere le questioni pertinenti allo sviluppo e al partenariato ACP-UE, compresi gli accordi di partenariato economico, altri accordi commerciali, il fondo europeo di sviluppo e i documenti di strategia nazionale e regionale. A tal fine, la Commissione trasmette per conoscenza tali documenti di strategia all’Assemblea parlamentare paritetica,
—
discutere la relazione annuale del Consiglio dei ministri relativa all’attuazione del presente accordo e adottare risoluzioni e presentare raccomandazioni al Consiglio dei ministri per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo,»;
ii)
è aggiunto il seguente trattino:
«—
sostenere lo sviluppo delle istituzioni e il potenziamento delle capacità dei parlamenti nazionali, conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, del presente accordo.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’Assemblea parlamentare paritetica si riunisce due volte l’anno in sessione plenaria, alternativamente nell’Unione europea e in uno Stato ACP. Al fine di rafforzare l’integrazione regionale e promuovere la cooperazione tra i parlamenti nazionali, sono organizzate riunioni tra parlamentari dell’UE e parlamentari degli Stati ACP a livello regionale.
Tali riunioni che si tengono a livello regionale sono organizzate per perseguire gli obiettivi di cui all’, paragrafo 2, del presente accordo.»
14.
All’articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La cooperazione fa riferimento alle conclusioni delle conferenze delle Nazioni Unite e agli obiettivi e ai programmi d’azione concordati a livello internazionale, nonché alle iniziative prese sulla loro scia, come base dei principi dello sviluppo. La cooperazione fa riferimento anche agli obiettivi internazionali della cooperazione allo sviluppo e rivolge un’attenzione particolare alla messa a punto d’indicatori di progresso qualitativi e quantitativi. Le parti uniscono i propri sforzi per accelerare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio.»
15.
L’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è modificato come segue:
i)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo ACP-UE sono perseguiti attraverso strategie integrate che riuniscono le componenti economiche, sociali, culturali, ambientali e istituzionali e che devono essere stabilite a livello locale. La cooperazione offre pertanto un quadro coerente di sostegno alle strategie di sviluppo proprie degli Stati ACP, che garantisce la complementarità e l’interazione tra le varie componenti, in particolare a livello nazionale e a livello regionale nonché tra i due livelli. In questo contesto e nell’ambito delle politiche di sviluppo e delle riforme perseguite dagli Stati ACP, le strategie di cooperazione ACP-CE a livello nazionale e, ove opportuno, a livello regionale mirano a:»;
ii)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
raggiungere una crescita economica rapida, sostenuta e favorevole all'occupazione, sviluppare il settore privato e migliorare l’accesso alle risorse produttive e alle attività economiche;»
iii)
è inserita la seguente lettera:
«aa)
promuovere la cooperazione e l’integrazione regionali;»
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In tutti i settori della cooperazione si tiene conto sistematicamente delle seguenti questioni tematiche o orizzontali: diritti umani, questioni di genere, democrazia, buon governo, sostenibilità ambientale, cambiamento climatico, malattie trasmissibili e non trasmissibili, sviluppo delle istituzioni e potenziamento delle loro capacità. Queste problematiche sono inoltre idonee a beneficiare del sostegno comunitario.»
16.
L’articolo 21 è così modificato:
a)
alla frase introduttiva del paragrafo 1, le parole «investimenti privati» sono sostituite da «investimenti»;
b)
la modifica indicata in questa lettera non riguarda la versione italiana;
c)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il sostegno agli investimenti e allo sviluppo del settore privato prevede azioni e iniziative ai livelli macro, meso e microeconomico e promuove la ricerca di meccanismi di finanziamento innovativi, ad esempio la combinazione e la mobilitazione di fonti private e pubbliche per il finanziamento dello sviluppo.»;
d)
è aggiunto il seguente paragrafo:
«6. La cooperazione sostiene gli investimenti del settore pubblico in infrastrutture di base per favorire lo sviluppo del settore privato, la crescita economica e l’eliminazione della povertà.»
17.
All’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«b)
politiche strutturali intese a rafforzare il ruolo dei vari attori, soprattutto del settore privato, e a migliorare il contesto per una maggiore mobilitazione delle risorse interne e per un aumento del volume degli affari, degli investimenti e dell'occupazione, nonché a:».
18.
L’articolo 23 è sostituito dal seguente:
«Articolo 23
Sviluppo dei settori economici
La cooperazione sostiene riforme politiche e istituzionali durature e gli investimenti necessari a garantire un accesso equilibrato alle attività economiche e alle risorse produttive, e in particolare:
a)
lo sviluppo di sistemi di formazione che contribuiscano a incrementare la produttività dei settori formale e informale;
b)
il capitale, il credito e la terra, soprattutto per quanto riguarda i diritti di proprietà e di uso;
c)
lo sviluppo di strategie rurali volte a creare un quadro per la programmazione decentrata, la ripartizione e la gestione delle risorse secondo un’impostazione partecipativa;
d)
lo sviluppo di strategie volte a migliorare la produzione e la produttività agricole negli Stati ACP prevedendo in particolare i necessari finanziamenti per la ricerca agronomica, per i fattori di produzione e i servizi agricoli, per l’infrastruttura rurale di appoggio e per la riduzione e la gestione del rischio. Il sostegno comprende investimenti agricoli pubblici e privati, incentivi per lo sviluppo di politiche e strategie agricole, il rafforzamento delle organizzazioni di agricoltori e del settore privato, la gestione delle risorse naturali e lo sviluppo e il funzionamento dei mercati agricoli. Le strategie in materia di produzione agricola sono destinate a rafforzare le politiche di sicurezza alimentare nazionali e regionali e l’integrazione regionale. In questo ambito, la cooperazione sostiene l’impegno degli Stati ACP per il miglioramento della competitività delle loro esportazioni di prodotti di base e per l’adattamento delle loro strategie di esportazione di questi prodotti alla luce dell’evoluzione delle condizioni commerciali;
e)
lo sviluppo sostenibile delle risorse idriche, basato sui principi di gestione integrata delle risorse idriche, che garantisca la distribuzione equa e sostenibile delle risorse idriche condivise tra i diversi utilizzatori;
f)
lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura e della pesca, che interessa tanto la pesca continentale quanto le risorse marine entro le zone economiche esclusive degli Stati ACP;
g)
le infrastrutture economiche e tecnologiche e i servizi, compresi i trasporti, i sistemi di telecomunicazione, i servizi di comunicazione e lo sviluppo della società dell’informazione;
h)
lo sviluppo di settori industriali, minerari ed energetici competitivi incoraggiando contemporaneamente la partecipazione del settore privato e la sua espansione;
i)
lo sviluppo degli scambi, compresa la promozione del commercio equo;
j)
lo sviluppo del settore commerciale, delle attività finanziarie e bancarie e di altri servizi;
k)
lo sviluppo del turismo;
l)
lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi scientifici, tecnologici e della ricerca, compresi il miglioramento, il trasferimento e l’assimilazione delle nuove tecnologie;
m)
il potenziamento delle capacità dei settori produttivi, sia pubblici che privati;
n)
la promozione di conoscenze tradizionali; e
o)
lo sviluppo e l’attuazione di specifiche strategie di adattamento volte ad attenuare le conseguenze dell’erosione delle preferenze, includendo eventualmente le attività di cui alle lettere da a) a n).»
19.
È inserito il seguente articolo:
«Articolo 23 bis
Pesca
Riconoscendo il ruolo centrale che la pesca e l’acquacoltura rivestono nei paesi ACP, grazie al loro contributo alla creazione di occupazione, alla generazione di reddito, alla sicurezza alimentare e al sostentamento delle comunità rurali e costiere e, di conseguenza, alla riduzione della povertà, la cooperazione mira a sviluppare ulteriormente i settori dell’acquacoltura e della pesca nei paesi ACP al fine di incrementare in maniera sostenibile i benefici economici e sociali connessi a tali settori.
I programmi e le attività di cooperazione sostengono, tra l’altro, lo sviluppo e l’attuazione nei paesi e nelle regioni ACP di strategie sostenibili di sviluppo della pesca e dell’acquacoltura e di piani di gestione; il regolare inserimento dell’acquacoltura e della pesca nelle strategie nazionali e regionali di sviluppo; lo sviluppo delle infrastrutture e delle competenze tecniche che mettano in grado i paesi ACP di ricavare il massimo valore sostenibile dalla pesca e dall’acquacoltura; lo sviluppo nei paesi ACP delle capacità necessarie a far fronte alle sfide esterne che non consentono loro di trarre il massimo beneficio dalle risorse alieutiche, nonché la promozione e lo sviluppo di joint venture che portino ad investimenti nei settori della pesca e dell’acquacoltura nei paesi ACP. Ogni eventuale accordo sulla pesca negoziato tra la Comunità e gli Stati ACP deve essere coerente con le strategie di sviluppo di questo settore.
Di comune accordo possono tenersi consultazioni ad alto livello, anche a livello ministeriale, per sviluppare, migliorare e/o rafforzare la cooperazione allo sviluppo ACP-UE nei settori dell’acquacoltura e della pesca sostenibili.»
20.
All’articolo 25, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
migliorare l’istruzione e la formazione a tutti i livelli, adoperarsi per il riconoscimento dei titoli di istruzione superiore e la creazione di sistemi di controllo della qualità nel settore dell’istruzione, compreso per l’istruzione e la formazione impartite on-line o con mezzi non convenzionali, e rafforzare le capacità e le competenze tecniche;
b)
migliorare i sistemi sanitari, mirando in particolare ad un equo accesso a servizi sanitari completi e di qualità, e il settore della nutrizione, eliminando la fame e la malnutrizione e assicurando un adeguato approvvigionamento alimentare e garantendo la sicurezza alimentare, anche mediante la creazione di reti di sicurezza;».
21.
L’articolo 27 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Cultura e sviluppo»;
b)
la modifica indicata in questa lettera non riguarda la versione italiana;
c)
sono aggiunti i seguenti punti:
«e)
riconoscere e sostenere il ruolo degli attori e delle reti culturali e il loro contributo allo sviluppo sostenibile; e
f)
promuovere la dimensione culturale dell’istruzione e la partecipazione dei giovani ad attività culturali.»
22.
Gli articoli 28, 29 e 30 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 28
Impostazione generale
1. La cooperazione ACP-UE contribuisce efficacemente al conseguimento degli obiettivi e delle priorità stabiliti dagli Stati ACP nel contesto della cooperazione e dell’integrazione regionali.
2. Conformemente agli obiettivi generali di cui agli , la cooperazione ACP-UE mira a:
a)
promuovere la pace e la stabilità come anche la prevenzione e risoluzione dei conflitti;
b)
potenziare lo sviluppo e la cooperazione economica mediante la creazione di mercati più vasti, la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi, dei capitali, della manodopera e delle tecnologie tra i paesi ACP, la più rapida diversificazione delle economie degli Stati ACP, la promozione e l’espansione degli scambi tra paesi ACP e con paesi terzi e la graduale integrazione degli Stati ACP nell’economia mondiale;
c)
promuovere la gestione delle sfide in materia di sviluppo sostenibile con una dimensione transnazionale, anche mediante il coordinamento e l’armonizzazione delle politiche di cooperazione regionali.
3. Alle condizioni previste all’articolo 58, la cooperazione può sostenere anche la cooperazione interregionale e la cooperazione intra-ACP, che coinvolgono ad esempio:
a)
una o più organizzazioni regionali ACP, anche a livello continentale;
b)
paesi e territori europei d’oltremare (PTOM) e regioni europee ultraperiferiche;
c)
paesi in via di sviluppo non ACP.
Storico versioni
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