Art. 20

Ammissibilità

In vigore dal 14 mag 2010
A meno che non sia concessa una deroga in conformità dell’articolo 22 e fatto salvo l’articolo 26: 1. La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo è aperta a: a) tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato ACP, di uno Stato membro della Comunità europea, di un paese ufficialmente candidato all’adesione alla Comunità europea o di uno Stato membro dello spazio economico europeo, ovvero tutte le persone giuridiche ivi stabilite; b) tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un paese che figura tra i paesi meno avanzati, secondo la definizione delle Nazioni Unite, ovvero tutte le persone giuridiche ivi stabilite. 1 bis. La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un qualsiasi paese diverso da quelli elencati al paragrafo 1, nonché a tutte le persone giuridiche stabilite in un siffatto paese, qualora sia stato istituito un accesso reciproco all’assistenza esterna. L’accesso reciproco nei paesi meno avanzati, secondo la definizione delle Nazioni Unite, è concesso automaticamente ai membri dell’OCSE/DAC. L’accesso reciproco è stabilito mediante una specifica decisione della Commissione riguardante un determinato paese o un determinato gruppo regionale di paesi. La decisione è adottata dalla Commissione d’intesa con gli Stati ACP e resta in vigore per un periodo minimo di un anno. 2. Nell’ambito di un appalto finanziato dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo si può far ricorso a servizi forniti da esperti di qualsiasi nazionalità, fermi restando i requisiti qualitativi e finanziari stabiliti dalle norme comunitarie in materia di appalti. 3. Tutte le forniture e tutti i materiali acquistati a titolo di un contratto finanziato con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo devono essere originari di uno Stato ammissibile ai sensi dei punti 1 o 1 bis. Al riguardo, la definizione della nozione di “prodotti originari” deve essere stabilita in riferimento ai relativi accordi internazionali; i prodotti originari della Comunità devono comprendere quelli originari dei paesi, territori e dipartimenti d’oltremare. 4. La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo è aperta alle organizzazioni internazionali. 5. Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un’operazione attuata tramite un’organizzazione internazionale, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma dei punti 1 o 1 bis nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del regolamento di questa organizzazione, ferma restando la necessità di garantire un pari trattamento a tutti i donatori. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali. 6. Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un’operazione attuata nell’ambito di un’iniziativa regionale, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma dei punti 1 o 1 bis nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche di uno Stato coinvolto nell’iniziativa in questione. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali. 7. Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un’operazione cofinanziata con uno Stato terzo, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma dei punti 1 o 1 bis nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi della normativa dello Stato terzo in questione. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.»; s) l’articolo 21 è soppresso (3); t) all’articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In casi eccezionali debitamente giustificati, le persone fisiche o giuridiche dei paesi terzi non ammissibili a norma dell’ possono essere ammesse a partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dalla Comunità dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo su richiesta giustificata dello Stato ACP o dell’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente. Gli Stati ACP o l’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente forniscono alla Commissione, per ciascun caso, le informazioni necessarie per decidere siffatte deroghe tenendo conto in particolare: a) della situazione geografica dello Stato o della regione ACP interessati; b) della competitività degli appaltatori, dei fornitori e dei consulenti degli Stati membri e degli Stati ACP; c) della necessità di evitare eccessive dilatazioni per quanto riguarda il costo di esecuzione degli appalti; d) delle difficoltà di trasporto o dei ritardi dovuti ai termini di consegna o ad altri problemi analoghi; e) della tecnologia più appropriata e maggiormente adatta alle condizioni locali; f) dei casi di estrema urgenza; g) della disponibilità dei prodotti e dei servizi sui mercati in questione.»; u) gli articoli 23 e 25 sono soppressi (4); v) all’articolo 26, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   Sono adottate misure atte a favorire una partecipazione quanto più possibile ampia delle persone fisiche e giuridiche degli Stati ACP all’esecuzione degli appalti finanziati dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo allo scopo di consentire un’utilizzazione ottimale delle risorse materiali e umane di questi Stati. A tal fine:»; w) gli articoli 27, 28 e 29 sono soppressi (5); x) all’, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «La composizione delle controversie tra l’amministrazione di uno Stato ACP o dell’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente e un imprenditore, fornitore o prestatore di servizi durante l’esecuzione di un contratto di appalto finanziato dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo avviene:»; y) gli articoli 33 e 34 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 33 Modalità 1.   Fatte salve le valutazioni effettuate dagli Stati ACP o dall’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente o dalla Commissione, il controllo e la valutazione verranno eseguiti congiuntamente dallo Stato o dagli Stati ACP o dall’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente e dalla Comunità. Il comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo garantisce il carattere congiunto delle operazioni di controllo e valutazione. Per assistere il comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, la Commissione e il segretariato generale ACP preparano ed eseguono il controllo e le valutazioni comuni e ne riferiscono al comitato. In occasione della prima riunione successiva alla firma dell’accordo, il comitato fissa le modalità intese a garantire il carattere congiunto delle operazioni e approva annualmente il programma di lavoro. 2.   Il controllo e la valutazione sono intesi a: a) fornire valutazioni regolari e indipendenti sulle operazioni e sugli interventi finanziati con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo e sulle attività, mettendo a raffronto risultati e obiettivi; e b) consentire agli Stati ACP, alla Commissione o all’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente e alle istituzioni congiunte di valersi dell’esperienza acquisita nella progettazione ed esecuzione delle politiche e delle operazioni future.
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Ammissibilità (Art. 20 Decisione (UE) 2010/648) — Testo vigente | Portale Normativo