Art. 20
Ammissibilità
In vigore dal 14 mag 2010
A meno che non sia concessa una deroga in conformità dell’articolo 22 e fatto salvo l’articolo 26:
1.
La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo è aperta a:
a)
tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato ACP, di uno Stato membro della Comunità europea, di un paese ufficialmente candidato all’adesione alla Comunità europea o di uno Stato membro dello spazio economico europeo, ovvero tutte le persone giuridiche ivi stabilite;
b)
tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un paese che figura tra i paesi meno avanzati, secondo la definizione delle Nazioni Unite, ovvero tutte le persone giuridiche ivi stabilite.
1 bis.
La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un qualsiasi paese diverso da quelli elencati al paragrafo 1, nonché a tutte le persone giuridiche stabilite in un siffatto paese, qualora sia stato istituito un accesso reciproco all’assistenza esterna. L’accesso reciproco nei paesi meno avanzati, secondo la definizione delle Nazioni Unite, è concesso automaticamente ai membri dell’OCSE/DAC.
L’accesso reciproco è stabilito mediante una specifica decisione della Commissione riguardante un determinato paese o un determinato gruppo regionale di paesi. La decisione è adottata dalla Commissione d’intesa con gli Stati ACP e resta in vigore per un periodo minimo di un anno.
2.
Nell’ambito di un appalto finanziato dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo si può far ricorso a servizi forniti da esperti di qualsiasi nazionalità, fermi restando i requisiti qualitativi e finanziari stabiliti dalle norme comunitarie in materia di appalti.
3.
Tutte le forniture e tutti i materiali acquistati a titolo di un contratto finanziato con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo devono essere originari di uno Stato ammissibile ai sensi dei punti 1 o 1 bis. Al riguardo, la definizione della nozione di “prodotti originari” deve essere stabilita in riferimento ai relativi accordi internazionali; i prodotti originari della Comunità devono comprendere quelli originari dei paesi, territori e dipartimenti d’oltremare.
4.
La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo è aperta alle organizzazioni internazionali.
5.
Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un’operazione attuata tramite un’organizzazione internazionale, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma dei punti 1 o 1 bis nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del regolamento di questa organizzazione, ferma restando la necessità di garantire un pari trattamento a tutti i donatori. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.
6.
Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un’operazione attuata nell’ambito di un’iniziativa regionale, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma dei punti 1 o 1 bis nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche di uno Stato coinvolto nell’iniziativa in questione. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.
7.
Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un’operazione cofinanziata con uno Stato terzo, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma dei punti 1 o 1 bis nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi della normativa dello Stato terzo in questione. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.»;
s)
l’articolo 21 è soppresso (3);
t)
all’articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In casi eccezionali debitamente giustificati, le persone fisiche o giuridiche dei paesi terzi non ammissibili a norma dell’ possono essere ammesse a partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dalla Comunità dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo su richiesta giustificata dello Stato ACP o dell’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente. Gli Stati ACP o l’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente forniscono alla Commissione, per ciascun caso, le informazioni necessarie per decidere siffatte deroghe tenendo conto in particolare:
a)
della situazione geografica dello Stato o della regione ACP interessati;
b)
della competitività degli appaltatori, dei fornitori e dei consulenti degli Stati membri e degli Stati ACP;
c)
della necessità di evitare eccessive dilatazioni per quanto riguarda il costo di esecuzione degli appalti;
d)
delle difficoltà di trasporto o dei ritardi dovuti ai termini di consegna o ad altri problemi analoghi;
e)
della tecnologia più appropriata e maggiormente adatta alle condizioni locali;
f)
dei casi di estrema urgenza;
g)
della disponibilità dei prodotti e dei servizi sui mercati in questione.»;
u)
gli articoli 23 e 25 sono soppressi (4);
v)
all’articolo 26, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Sono adottate misure atte a favorire una partecipazione quanto più possibile ampia delle persone fisiche e giuridiche degli Stati ACP all’esecuzione degli appalti finanziati dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo allo scopo di consentire un’utilizzazione ottimale delle risorse materiali e umane di questi Stati. A tal fine:»;
w)
gli articoli 27, 28 e 29 sono soppressi (5);
x)
all’, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«La composizione delle controversie tra l’amministrazione di uno Stato ACP o dell’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente e un imprenditore, fornitore o prestatore di servizi durante l’esecuzione di un contratto di appalto finanziato dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo avviene:»;
y)
gli articoli 33 e 34 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 33
Modalità
1. Fatte salve le valutazioni effettuate dagli Stati ACP o dall’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente o dalla Commissione, il controllo e la valutazione verranno eseguiti congiuntamente dallo Stato o dagli Stati ACP o dall’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente e dalla Comunità. Il comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo garantisce il carattere congiunto delle operazioni di controllo e valutazione. Per assistere il comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, la Commissione e il segretariato generale ACP preparano ed eseguono il controllo e le valutazioni comuni e ne riferiscono al comitato. In occasione della prima riunione successiva alla firma dell’accordo, il comitato fissa le modalità intese a garantire il carattere congiunto delle operazioni e approva annualmente il programma di lavoro.
2. Il controllo e la valutazione sono intesi a:
a)
fornire valutazioni regolari e indipendenti sulle operazioni e sugli interventi finanziati con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo e sulle attività, mettendo a raffronto risultati e obiettivi; e
b)
consentire agli Stati ACP, alla Commissione o all’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente e alle istituzioni congiunte di valersi dell’esperienza acquisita nella progettazione ed esecuzione delle politiche e delle operazioni future.
Storico versioni
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