Art. 2
In vigore dal 14 mag 2010
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione con riserva della sua conclusione e a rilasciare la seguente dichiarazione acclusa all’atto finale dell’accordo:
«In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell’accordo si intendono, ove opportuno, come riferimenti all'“Unione europea”.
L’Unione europea proporrà agli Stati ACP uno scambio di lettere al fine di rendere vincolante l’accordo conformemente ai cambiamenti istituzionali nell’Unione europea conseguenti all’entrata in vigore del trattato di Lisbona.»
Storico versioni
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