Art. 14

Revisione

In vigore dal 14 mag 2010
1.   La cooperazione intra-ACP dovrebbe essere sufficientemente flessibile e di pronta reazione da garantire che le sue azioni restino coerenti con gli obiettivi del presente accordo e tengano conto di qualsiasi cambiamento delle priorità e degli obiettivi del gruppo di Stati ACP. 2.   Il comitato degli ambasciatori ACP e la Commissione effettuano una revisione intermedia e una revisione finale della strategia di cooperazione e del programma indicativo intra-ACP, in modo da adattarli alle circostanze del momento e garantirne la corretta attuazione. Se le circostanze lo richiedono, possono essere effettuate anche revisioni ad hoc volte a tener conto di nuove necessità che potrebbero scaturire da circostanze eccezionali o impreviste, come quelle determinate da nuove sfide comuni a tutti i paesi ACP. 3.   In occasione delle revisioni intermedia e finale o dopo una revisione ad hoc, il comitato degli ambasciatori ACP e la Commissione possono rivedere ed adattare il documento di strategia della cooperazione intra-ACP. 4.   A seguito della revisione intermedia o finale o di una revisione ad hoc, il comitato degli ambasciatori ACP e la Commissione possono adeguare le assegnazioni nel quadro del programma indicativo intra-ACP e mobilitare la riserva intra-ACP non programmata.»; k) l’articolo 15 è così modificato: i) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I programmi e i progetti presentati dallo Stato ACP interessato o dall’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente devono essere sottoposti a una istruzione comune. Il comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo deve definire gli orientamenti generali e i criteri di istruzione dei programmi e progetti. I programmi e i progetti in questione, che di norma sono pluriennali, possono comportare serie di interventi di entità limitata in un settore particolare.»; ii) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L’istruzione dei programmi e progetti tiene conto della scarsa disponibilità di risorse umane di ciascun paese ed elabora una strategia favorevole alla promozione di tali risorse. Essa tiene conto altresì delle caratteristiche e dei vincoli specifici di ciascuno Stato o regione ACP.»; iii) al paragrafo 4, le parole «ordinatore nazionale» sono sostituite da «ordinatore nazionale competente»; l) in tutto l’articolo 16 le parole «lo Stato ACP interessato» sono sostituite da «lo Stato ACP interessato o l’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente»; m) l’articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17 Accordo di finanziamento 1.   Di norma, i programmi e i progetti finanziati dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione sono oggetto di un accordo di finanziamento definito dalla Commissione e dallo Stato ACP o dall’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente. 2.   L’accordo di finanziamento è definito entro i 60 giorni successivi alla comunicazione della decisione di finanziamento adottata dalla Commissione. L’accordo di finanziamento: a) precisa in particolare il contributo finanziario della Comunità, le modalità e le condizioni di finanziamento, nonché le disposizioni generali e specifiche relative al programma o progetto in questione, compresi gli esiti e i risultati attesi; e b) prevede stanziamenti adeguati per coprire gli aumenti dei costi e le spese impreviste, gli audit e le valutazioni. 3.   Qualsiasi rimanenza imprevista riscontrata alla chiusura dei conti relativi ai programmi e progetti entro i termini stabiliti per gli impegni nell’ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione mediante il quale tali programmi e progetti sono stati finanziati è attribuita allo Stato ACP interessato o all’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente.»; n) in tutto l’articolo 18, le parole «ordinatore nazionale» sono sostituite da «ordinatore nazionale competente»; o) l’articolo 19 è così modificato: i) al paragrafo 1, le parole «gli Stati ACP» sono sostituite da «gli Stati ACP o l’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente»; ii) al paragrafo 3, le parole «lo Stato ACP» sono sostituite da «lo Stato ACP o l’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente»; p) all’articolo 19 bis, il paragrafo 1 è così modificato: i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   I programmi e i progetti finanziati con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo vengono attuati mediante:»; ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) esborsi diretti nell’ambito degli aiuti al bilancio, dei contributi ai programmi settoriali, del sostegno all’alleggerimento del debito e del sostegno volto ad attenuare gli effetti negativi a breve termine degli shock esogeni, comprese le fluttuazioni dei proventi da esportazione.»; q) all’articolo 19 ter le parole «gli Stati ACP» sono sostituite da «gli Stati ACP o l’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente»; r) gli articoli 19 quater e 20 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 19 quater Aggiudicazione degli appalti, aggiudicazione delle sovvenzioni e esecuzione degli appalti 1.   Salvo il disposto dell’articolo 26, gli appalti e le sovvenzioni vengono aggiudicati ed eseguiti secondo le norme comunitarie e, tranne nei casi specifici contemplati da tali norme, secondo le procedure e la documentazione standard elaborate e pubblicate dalla Commissione per l’attuazione delle azioni di cooperazione con i paesi terzi in vigore al momento in cui viene lanciata la procedura in questione. 2.   Nei casi di gestione decentrata, se dalla valutazione congiunta risulta che le procedure di aggiudicazione degli appalti e delle sovvenzioni nello Stato ACP o nella regione beneficiaria o le procedure approvate dai finanziatori sono conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità, pari trattamento e non discriminazione e non danno luogo a conflitti di interessi, la Commissione applica queste procedure, in conformità della dichiarazione di Parigi e fatto salvo l’articolo 26, nel pieno rispetto delle norme che disciplinano l’esercizio dei suoi poteri in questo ambito. 3.   Lo Stato ACP o l’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente s’impegna a verificare regolarmente la corretta esecuzione delle azioni finanziate dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo, ad adottare provvedimenti atti a prevenire le irregolarità e le frodi e ad avviare eventuali azioni penali volte al recupero dei fondi indebitamente versati. 4.   Nei casi di gestione decentrata, gli appalti vengono negoziati, stipulati, firmati ed eseguiti dagli Stati ACP o dall’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente. Questi Stati o l’ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente possono tuttavia chiedere alla Commissione di negoziare, stipulare, firmare ed eseguire gli appalti per loro conto. 5.   Conformemente all’impegno di cui all’articolo 50 del presente accordo, gli appalti e le sovvenzioni finanziati con le risorse provenienti dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione con l’ACP sono eseguiti nel rispetto delle norme fondamentali di lavoro riconosciute a livello internazionale. 6.   Viene costituito un gruppo di esperti composto da rappresentanti del segretariato del gruppo degli Stati ACP e della Commissione, incaricato di individuare, su richiesta di una delle Parti, gli opportuni adeguamenti e di proporre modifiche e miglioramenti delle norme e procedure di cui ai paragrafi 1 e 2. Il gruppo di esperti presenta inoltre una relazione periodica al comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo onde aiutarlo a esaminare i problemi di attuazione delle attività di cooperazione allo sviluppo e a proporre le misure del caso.
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