Art. 2

In vigore dal 10 mag 2010
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a effettuare la notifica di cui al punto 6.3 del memorandum di cooperazione e provvede a effettuare la notifica seguente: «In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo del memorandum di cooperazione si intendono fatti, ove opportuno, all’Unione europea.»
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