Art. 2
In vigore dal 30 apr 2010
Per l’esercizio finanziario 2009, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri nel settore delle misure di sviluppo rurale per l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia e la Slovacchia, indicati nell’allegato III, sono disgiunti dalla presente decisione e saranno oggetto di una decisione successiva.
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