Art. 1
In vigore dal 30 apr 2010
All’ della decisione 92/216/CEE, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, agli altri Stati membri e al pubblico attraverso un sito Internet il nome e l’indirizzo dell’autorità coordinatrice designata conformemente al paragrafo 1.
3. Per aiutare gli Stati membri a rendere queste informazioni accessibili, la Commissione predispone un sito Internet che gli Stati membri corredano di un link ai loro siti nazionali istituiti in applicazione del paragrafo 2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i suddetti link entro il 30 aprile 2010.»
Storico versioni
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