Art. 3

In vigore dal 30 apr 2010
L’attuazione dell’azione preparatoria è finanziata dalla linea 17 04 03 03 del bilancio generale 2010 dell’Unione europea per un importo massimo di 2 000 000 EUR.
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Art. 3 Decisione (UE) 2010/249 — Testo vigente | Portale Normativo