Art. 1
In vigore dal 26 apr 2010
1. Nell’articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2003/479/CE e nell’articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2007/829/CE, gli importi pari a 30,75 EUR e a 122,97 EUR sono sostituiti rispettivamente dagli importi pari a 31,32 EUR e a 125,25 EUR.
2. Nell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2003/479/CE e nell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2007/829/CE la tabella è sostituita dalla seguente:
«Distanza tra il luogo di origine e la sede di distacco
(km)
Importo in EUR
0-150
0,00
> 150
80,50
> 300
143,12
> 500
232,59
> 800
375,71
> 1 300
590,40
> 2 000
706,72 »
3. Nell’articolo 15, paragrafo 4, della decisione 2003/479/CE l’importo pari a 30,75 EUR è sostituito dall’importo pari a 31,32 EUR.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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