Art. 1
In vigore dal 26 apr 2010
La domanda di deroga parziale alla STI «Emissioni sonore» e alla STI «Carri merci» per carri LOHR di tipo NA e AFA presentata dal Lussemburgo il 23 settembre 2009, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2008/57/CE, è concessa con i seguenti limiti:
a)
per quanto attiene alle disposizioni della sezione 4.2.1.1. della STI «Emissioni sonore», per il tempo in cui non è disponibile alcuna soluzione tecnica per conseguire la conformità;
b)
per quanto attiene alle disposizioni delle sezioni 4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5 (solo tipo NA), 4.2.3.1, 4.2.3.4, 4.2.4.1.2.8 della STI «Carri merci», fino all’entrata in vigore della decisione modificata relativa alla STI «Carri merci».
In ogni caso la presente deroga parziale non è applicabile ai carri di questi due tipi immessi in circolazione dopo il 1o gennaio 2015.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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