Art. 1
In vigore dal 21 apr 2010
La purea e il concentrato dei frutti di Morinda citrifolia (noni) di cui all’allegato I possono essere immessi sul mercato nell’Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli usi elencati nell’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:228:oj#art-1