Art. 2

In vigore dal 19 apr 2010
Gli Stati membri provvedono affinché i dati di cui all’articolo 10 ter, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 90/385/CEE, all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 93/42/CEE e all’articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 98/79/CE siano inseriti in Eudamed conformemente all’allegato della presente decisione. Per quanto riguarda le indagini cliniche, gli Stati membri provvedono affinché un estratto delle notifiche di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 90/385/CEE e all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 93/42/CEE, nonché le informazioni di cui all’articolo 10, paragrafi 3 e 4, della direttiva 90/385/CEE e all’articolo 15, paragrafi 6 e 7, della direttiva 93/42/CEE siano inseriti in Eudamed conformemente all’allegato della presente decisione.
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Art. 2 Decisione (UE) 2010/227 — Testo vigente | Portale Normativo