Art. 3
In vigore dal 16 apr 2010
L’autorità competente dello Stato membro interessato dispone il blocco ufficiale delle partite da cui sono prelevati i campioni a norma dell’, paragrafo 1, fino a che le analisi non sono completate. Tali partite possono essere immesse sul mercato soltanto se i risultati delle analisi confermano che esse sono conformi al regolamento (CE) n. 470/2009.
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