Art. 1

In vigore dal 12 apr 2010
1.   Le merci importate per l’immissione in libera pratica da enti statali o da enti autorizzati dalle autorità italiane competenti, per essere distribuite a titolo gratuito alle persone colpite dal terremoto che si è verificato in Italia nell’aprile 2009, o messe a loro disposizione gratuitamente pur restando proprietà degli enti considerati, sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione, ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009. 2.   Sono ammesse in franchigia dai dazi doganali anche le merci importate per l’immissione in libera pratica dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento.
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Art. 1 Decisione (UE) 2010/214 — Testo vigente | Portale Normativo