Art. 2
Requisiti generali
In vigore dal 29 mar 2010
1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:
a)
i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell';
b)
i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell';
2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari del Montenegro:
a)
i prodotti interamente ottenuti in Montenegro ai sensi dell';
b)
i prodotti ottenuti in Montenegro in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Montenegro di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'.
Storico versioni
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Proeli:dec:2010:224:oj#art-2-205