Art. 2

Requisiti generali

In vigore dal 29 mar 2010
1.   Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità: a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'; b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'; 2.   Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari del Montenegro: a) i prodotti interamente ottenuti in Montenegro ai sensi dell'; b) i prodotti ottenuti in Montenegro in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Montenegro di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'.
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Requisiti generali (Art. 2 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo