Art. 124

In vigore dal 29 mar 2010
Il consiglio di associazione può decidere di istituire qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.
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Art. 124 Decisione (UE) 2010/224 — Testo vigente | Portale Normativo