Art. 7

Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate

In vigore dal 29 mar 2010
Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate Il Portogallo garantisce che i certificati sanitari per gli scambi all’interno dell’Unione europea di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina di cui all’, paragrafo 2, lettera b), includano la frase seguente: «Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2010/189/UE della Commissione».
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Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate (Art. 7 Decisione (UE) 2010/189) — Testo vigente | Portale Normativo