Art. 7
Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate
In vigore dal 29 mar 2010
Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate
Il Portogallo garantisce che i certificati sanitari per gli scambi all’interno dell’Unione europea di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina di cui all’, paragrafo 2, lettera b), includano la frase seguente:
«Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2010/189/UE della Commissione».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:189:oj#art-7