Art. 1
In vigore dal 29 mar 2010
Le persone menzionate nell'allegato della presente decisione sono cancellate dall'elenco di cui all'allegato della posizione comune 2009/788/PESC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:186:oj#art-1