Art. 1
In vigore dal 25 mar 2010
La decisione 2008/911/CE è modificata come segue:
1)
gli sono sostituiti dai seguenti:
«
Un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale figura nell’allegato I.
Le indicazioni, il dosaggio e la posologia specificati, la via di somministrazione e altre informazioni necessarie per l’impiego sicuro come medicinale tradizionale di origine vegetale delle sostanze vegetali elencate nell’allegato I figurano nell’allegato II.»;
2)
gli allegati I e II sono modificati come indicato nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2010:180:oj#art-1