Art. 2

In vigore dal 24 mar 2010
1.   L’aiuto di importo pari a 108 165,10 EUR che l’Italia ha concesso a WAM SpA il 24 novembre 1995 sotto forma di misura di aiuto sui tassi d’interesse costituisce un aiuto di Stato. La parte di tale aiuto corrispondente ai costi ammissibili relativi a servizi di consulenza, partecipazione a fiere ed esposizioni e studi di mercato, equivalente a 6 489,906 EUR costituisce un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno. L’Italia adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario, WAM SpA, l’importo di aiuto incompatibile, equivalente a 101 675,194 EUR. 2.   L’aiuto di importo pari a 182 550,80 EUR che l’Italia ha concesso a WAM SpA il 9 novembre 2000 sotto forma di misura di aiuto sui tassi di interesse costituisce un aiuto di Stato. La parte di tale aiuto corrispondente ai costi ammissibili relativi a misure di formazione, equivalente a 2 464,44 EUR, costituisce un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno. L’Italia adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario, WAM SpA, l’importo di aiuto incompatibile, equivalente a 180 086,36 EUR. 3.   Gli interessi sugli importi da recuperare in base alla presente decisione sono calcolati dalla data in cui gli aiuti di Stato incompatibili sono stati messi a disposizione del beneficiario, WAM SpA, fino all’effettivo recupero. 4.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e al regolamento (CE) n. 271/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
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