Art. 3

Mandato

In vigore dal 22 mar 2010
Mandato Per espletare il suo mandato l'RSUE, in stretta cooperazione con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan: a) promuove la posizione dell'Unione sul processo politico e sugli sviluppi in Afghanistan; b) mantiene uno stretto contatto con le istituzioni afgane pertinenti, in particolare il governo e il parlamento nonché le autorità locali, sostenendone lo sviluppo. Dovrebbero essere mantenuti contatti anche con altri gruppi politici afgani e altri soggetti interessati in Afghanistan; c) mantiene uno stretto contatto con i soggetti interessati a livello internazionale e regionale in Afghanistan, in particolare il rappresentante speciale del segretario generale dell'ONU e l'alto rappresentante civile dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) nonché altri partner e organizzazioni fondamentali; d) informa in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan, del piano d'azione UE per l'Afghanistan e il Pakistan, nella misura in cui riguarda l'Afghanistan, dell'accordo con l'Afghanistan e del comunicato della conferenza di Londra, specie nei seguenti settori: — sviluppo della capacità civile, in particolare a livello subnazonale; — buon governo e creazione di istituzioni basate sullo Stato di diritto, in particolare una magistratura indipendente; — riforme elettorali; — riforme nel settore della sicurezza, in particolare rafforzamento di istituzioni giudiziarie, di un esercito e di una forza di polizia nazionali; — promozione della crescita, segnatamente mediante lo sviluppo agricolo e rurale; — rispetto degli obblighi internazionali dell'Afghanistan in materia di diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze e i diritti delle donne e dei bambini; — rispetto dei principi democratici e dello stato di diritto; — promozione della partecipazione delle donne all'amministrazione pubblica e alla società civile; — rispetto degli obblighi internazionali dell'Afghanistan, compresa la cooperazione agli sforzi internazionali intesi a combattere il terrorismo, il traffico di droga, la tratta di esseri umani e la proliferazione delle armi e delle armi di distruzione di massa e materiali affini; — agevolazione dell'assistenza umanitaria e del rientro strutturato dei profughi e degli sfollati, e — maggiore efficacia della presenza e delle attività dell'Unione in Afghanistan e contributo alla formulazione delle relazioni periodiche semestrali sull'attuazione del piano d'azione dell'UE richieste dal Consiglio; e) partecipa attivamente a consessi locali di coordinamento quali il Consiglio comune di sorveglianza e di coordinamento, tenendo nel contempo esaurientemente informati delle decisioni prese a tali livelli gli Stati membri non partecipanti; f) informa sulla partecipazione e le posizioni dell'Unione alle conferenze internazionali per quanto riguarda l’Afghanistan e contribuisce a promuovere la cooperazione regionale.
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Mandato (Art. 3 Decisione (UE) 2010/168) — Testo vigente | Portale Normativo