Art. 1

In vigore dal 19 mar 2010
In deroga al disposto dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006, gli Stati membri possono pagare in una sola rata il 100 % dell’aiuto alla ristrutturazione di cui all’articolo 3 del medesimo regolamento per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 2009/2010. In tal caso, il pagamento è effettuato nel giugno 2010. Gli Stati membri che intendono avvalersi della facoltà contemplata al primo comma ne informano la Commissione entro il 31 marzo 2010.
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