Art. 3

Mandato

In vigore dal 16 mar 2010
Mandato Al fine di raggiungere l’obiettivo politico, l’RSUE ha il mandato di: a) mantenere stretti contatti con il governo dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e con le parti coinvolte nel processo politico; b) offrire la consulenza dell’Unione e i suoi buoni uffici nel processo politico; c) assicurare il coordinamento degli interventi della comunità internazionale volti a contribuire all’attuazione e alla sostenibilità delle disposizioni dell’accordo quadro del 13 agosto 2001, secondo quanto stabilito nell’accordo e nei relativi allegati; d) seguire attentamente le questioni interetniche e di sicurezza e riferirne in merito, nonché mantenere a tal fine i collegamenti con tutti gli organismi pertinenti; e) contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, conformemente alla politica e agli orientamenti dell’UE in materia di diritti umani.
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Mandato (Art. 3 Decisione (UE) 2010/156) — Testo vigente | Portale Normativo