Art. 1
«Relazione intermedia e relazione finale sull’attuazione dei programmi annuali e domande di pagamento»
In vigore dal 8 mar 2010
La decisione 2008/22/CE è così modificata:
1.
Il titolo dell’articolo 24 è sostituito dal seguente:
«Relazione intermedia e relazione finale sull’attuazione dei programmi annuali e domande di pagamento»
2.
All’articolo 24 è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Ai sensi dell’articolo 39, paragrafi 3 e 4, dell’atto di base, il totale cumulativo dei prefinanziamenti versati a uno Stato membro non supera il 90 % dell’importo totale stanziato per tale Stato membro nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale.
Qualora uno Stato membro abbia impegnato a livello nazionale un importo inferiore all’importo totale stanziato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale, il totale cumulativo dei prefinanziamenti non supera il 90 % dell’importo impegnato a livello nazionale.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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