Art. 1

«Relazione intermedia e relazione finale sull’attuazione dei programmi annuali e domande di pagamento»

In vigore dal 8 mar 2010
La decisione 2008/22/CE è così modificata: 1. Il titolo dell’articolo 24 è sostituito dal seguente: «Relazione intermedia e relazione finale sull’attuazione dei programmi annuali e domande di pagamento» 2. All’articolo 24 è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4.   Ai sensi dell’articolo 39, paragrafi 3 e 4, dell’atto di base, il totale cumulativo dei prefinanziamenti versati a uno Stato membro non supera il 90 % dell’importo totale stanziato per tale Stato membro nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale. Qualora uno Stato membro abbia impegnato a livello nazionale un importo inferiore all’importo totale stanziato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale, il totale cumulativo dei prefinanziamenti non supera il 90 % dell’importo impegnato a livello nazionale.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:163:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo