Art. 1
In vigore dal 8 mar 2010
La Grecia è tenuta a non adottare l’, paragrafi 2, 3 e 6, del progetto di decreto relativo alla presentazione, sui prodotti lattiero-caseari di qualsiasi tipo, di informazioni indicanti il paese d’origine della materia prima (latte) utilizzata per la fabbricazione di tali prodotti e la vendita al consumatore finale nonché agli obblighi per i venditori al dettaglio in materia di presentazione dei prodotti lattiero-caseari nei loro punti vendita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:147:oj#art-1